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Il pm non può mai interrogare un indagato senza avvocato

Un pubblico ministero sta interrogando un teste e a un certo punto si accorge che la sua posizione è mutata: insomma, capisce che ha elementi sufficienti per iscriverlo nel registro degli indagati. Bene, a quel punto il magistrato non può continuare a fare finta di nulla e continuare a svolgere l’interrogatorio senza la presenza di un avvocato (in base al codice, la “persona informata dei fatti” viene interrogata senza assistenza legale ed è tenuta a dire la verità), ma deve assolutamente astenersi dal continuare a fargli domande e deve invitare il neoindagato a nominare al più presto un difensore di fiducia.
È quanto, nel rispetto dei principi del giusto processo, hanno stabilito le sezioni unite della Corte di cassazione penale con la sentenza 9557 del 18 aprile 2018.

I supremi giudici hanno così confermato la sanzione della censura nei confronti del procuratore aggiunto di Bologna Valter Giovannini, che il Consiglio superiore della magistratura nel marzo 2017 gli aveva inflitto per non aver sospeso due anni prima l'audizione di Vera Guidetti, la farmacista di 62 anni che qualche giorno dopo essere stata ascoltata dal pm come testimone in un'indagine su un furto di gioielli avvenuto nel capoluogo emiliano, aveva ucciso la madre ultranovantenne e poi si era suicidata.

La vicenda, nel 2015, aveva provocato grandi polemiche. Nel formalizzare la sua accusa davanti al Csm, Il sostituto procuratore generale della Cassazione, Mario Fresa, era stato molto severo con Giovannini, descrivendo il suo modo di procedere come vicino a quello di uno "Stato di polizia".

"Ma io non potevo immaginare il dramma che si sarebbe verificato" si era difeso Giovannini "e non ho mai provato sensi di colpa”. Il procuratore aggiunto aveva spiegato: “In tutta coscienza, credo di avere tutelato la signora Guidetti", spiegando che “non c'erano certezze" per indagarla e che comunque la farmacista “era terrorizzata" perché aveva ricevuto la telefonata di un cronista e temeva che il suo nome venisse "vilipeso".

Il problema legale era insorto perché a casa della farmacista, interrogata come teste, erano stati nel frattempo trovati alcuni gioielli che la donna aveva ammesso di custodire su richiesta di un ragazzo nomade, sospettato del furto. Dunque la posizione della donna era chiaramente cambiata, e c'era quanto bastava per iscriverla nel registro degli indagati.

Per questo il Csm aveva stabilito di punire il magistrato: secondo il Consiglio, Giovannini avrebbe dovuto interrompere l'audizione della donna, iscriverla nel registro degli indagati e invitarla a nominare un difensore di fiducia. Alla fine dell’istruttoria, la Sezione disciplinare del Csm aveva condannato il magistrato alla più lieve delle pene (la censura è una dichiarazione formale di biasimo). Convinto della propria innocenza, il magistrato aveva però fatto ricorso in Cassazione.

Nel suo verdetto, la Suprema Corte scrive oggi che "la sezione disciplinare del Csm non ha addebitato a Giovannini le soggettive ricadute psicologiche per la signora Guidetti, anziana farmacista, né gli insani suoi gesti, bensì l'aver trascurato, nel corso del suo esame prolungato e ripetuto, quelle minime garanzie difensive a lei spettanti quale persona di fatto indagata”.

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