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January 28 2013
Come previsto ecco la mano pesante del Giudice Sportivo per le proteste dopo Juventus-Genoa. I giudici di gara hanno scritto tutto sul referto e il risultato sono una serie di squalifiche che colpiscono la rosa bianconera decimandola in vista dei prossimi appuntamenti. In particolare 2 giornate di fermo per Conte e Bonucci, 1 di squalifica per Chiellini e Vucinic (quest'ultimo semplicemente perché ammonito da diffidato). Squalifica fino al 18 febbraio per Marotta. Multa allo Juventus Stadium per sputi contro la terna.
Mano pesante, insomma, e polemiche garantite. Era difficile che Tosel non intervenisse dopo che in questa stagione già c'erano state squalifiche per atteggiamenti di protesta o intimidatori nei confronti dei direttori di gara. A farne le spese, ad esempio, era stata in tre occasioni l'Inter.
Ecco le motivazioni delle squalifiche:
CONTE (2 giornate) - "per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, fronteggiato con atteggiamento intimidatorio il Direttore di gara e un Arbitro addizionale, contestando il loro operato con espressioni ingiuriose, che reiterava poco dopo negli spogliatoi"
BONUCCI (2 giornate e 10.000 euro) - "per avere, al termine della gara, uscendo dal terreno di giuoco, contestato platealmente l'operato degli Ufficiali di gara rivolgendo al Quarto Ufficiale un'espressione ingiuriosa, e per aver poco dopo, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un Arbitro addizionale rivolgendogli espressioni ingiuriose"
CHIELLINI (1 giornata e 5.000 euro) - "per avere, al termine della gara, entrando sul terreno di giuoco senza autorizzazione, contestato platealmente l'operato degli Ufficiali di gara"
MAROTTA (fino al 18 febbraio) - "per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, contestato l'operato degli Ufficiali di gara, rivolgendo all'Arbitro, con atteggiamento intimidatorio, espressioni ingiuriose"
JUVENTUS (50.000 euro di ammenda) - "per avere suoi sostenitori, al termine della gara,indirizzato numerosi sputi agli Ufficiali di gara mentre uscivano dal recinto di giuoco, colpendoli al volto e sulla divisa; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza".