Calciopoli e la revisione delle sentenze sportive: come funziona l'articolo 39

Sono cinque commi per 22 righe complessive, la porta attraverso la quale la Juventus spera di poter rientrare nei processi sportivi di Calciopoli, una volta lette le motivazioni del verdetto della Cassazione che ha sepolto sotto la prescrizione quasi tutti i reati. Una chance contemplata dalle norme federali che all’articolo 39 del Codice di Giustizia sportiva (‘Revocazione e revisione’) prevedono la possibilità di impugnare qualsiasi decisione inappellabile o irrevocabile a patto che si verifichino una serie di condizioni. Una carta che si può giocare una sola volta e che la Juventus spenderà una volta depositate nei prossimi mesi le motivazioni della sentenza della Cassazione che ha chiuso nove lunghi anni di processi ordinari sulla vicenda. Ci sono trenta giorni di tempo dalla scoperta dei fatti che giustificano la riapertura del procedimento sportivo e il club li farà decorrere dalla lettura delle motivazioni che offrirà il quadro definitivo e spiegherà anche come i supremi giudici hanno interpretato il lavoro del Tribunale di Napoli. Cosa si nasconde dietro la prescrizione? Certamente non un giudizio assolutorio, altrimenti come accaduto per Bertini, Dattilo e lo stesso Moggi relativamente a due capi d’imputazione la Corte avrebbe proceduto autonomamente. Però anche le sfumature conteranno e saranno analizzate al microscopio.

La prescrizione cancella Calciopoli. Juve, Moggi e scudetti: cosa succede adesso?

L’articolo 39 concede la possibilità di impugnare sentenze sportive inappellabili o irrevocabili qualora emergano fatti nuovi e non conosciuti al momento della decisione (assenza di documenti, omissione di fatti che sarebbero stati decisivi), se il giudizio sia stato frutto di dolo o basato su prove poi riconosciute false, oppure se ci sia stato un errore evidente da parte degli organi. Un dedalo di ipotesi non tutte applicabili al caso di Calciopoli, ma che rendono probabile la richiesta della Juventus di riaprire la vicenda sportiva conclusa nell’estate del 2006 con la retrocessione in serie B della squadra e con la revoca degli scudetti 2005 e 2006, quest’ultimo poi assegnato all’Inter.

Il ragionamento di Agnelli è articolato in una serie di argomentazioni. Intanto i processi ordinari hanno distinto la posizione del club rispetto a quella dei massimi dirigenti Moggi e Giraudo che, secondo i giudici, operavano per interessi personali abnormi rispetto a quelli della loro società che, infatti, è stata esclusa dai risarcimenti in sede civile. Poi c’è la certificazione della mancata prova dell’alterazione dei campionati collegata alla caduta di alcuni dei fatti giudicati nell’estate 2006 come sorteggi truccati, ammonizioni mirati e così via. Infine il cuore del problema, ribadito anche in queste ore: la Juventus ritiene che vada ripristinata una “parità di trattamento” e che l’incompletezza dell’inchiesta nel 2006 portò a una condanna quanto meno esagerata. Da allora sono comparsi intercettazioni e brogliacci riguardanti altri club (Inter in primis) non disponibili al momento delle sentenze sportive e che hanno disegnato un quadro differente, dove il comportamento illecito di Moggi e Giraudo ha perso il carattere di unicità. La stella polare è la relazione Palazzi, congelata dalla prescrizione. In presenza di tutte le carte e di tutte le intercettazioni, la pena nei confronti della Juventus sarebbe stata la stessa o, visto il contesto, avrebbe avuto delle attenuanti?

L’obiettivo di una revisione è triplice: una riabilitazione postuma, considerato che gli effetti della retrocessione non si possono cancellare e sono oggetto della causa al Tar, la restituzione degli scudetti revocati o, almeno, che venga tolto quello assegnato all’Inter dal commissario Rossi. Questa è la posizione della Juventus che in questi anni non è riuscita a scalfire il muro delle sentenze sportive in un dedalo di competenze, atti amministrativi e pareri giuridici che è tutt’altro che scontato possano cadere anche oggi. La differenza è che l’articolo 39 consente la riapertura del procedimento rispostando la battaglia dal piano ordinario a quello sportivo. Saranno mesi torridi e dall’esito incerto. Comunque vada, pensare di voltare pagina per sempre è e resterà pura utopia.

Ecco il testo integrale dell'articolo 39 del Codice di Giustizia sportiva

Art. 39 Revocazione e revisione

1. Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra; b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione; c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere; d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.

2. La Corte federale di appello può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili se, dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto oppure in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile, od in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio.

3. Ai procedimenti di revocazione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti di ultima istanza.

4. L'organo investito della revocazione si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.

5. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.

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