Coronavirus: le misure decise dal Consiglio dei Ministri
Un uomo di Codogno prelevato dai medici (Ansa)
Salute

Coronavirus: le misure decise dal Consiglio dei Ministri

L'aumento dei casi di contagio ha portato il Governo ad un decreto legge contro l'epidemia di Coronavirus.

L'Italia si blinda contro il Coronavirus. Il Governo, al termine di un Consiglio dei Ministri Straordinario, ha varato un decreto legge (leggi qui il testo ufficiale) per combattere, contenere, l'esplosione dell'epidemia che si sta allargando come numeri ora dopo ora.

«Le decisioni prese dal Cdm hanno come assoluta priorità la difesa della salute dei cittadini italiani, la cosa più importante in assoluto. Alzeremo la tutela per meglio gestire le zone individuate come focolai del virus. Lo stop al trattato di Shengen al momento è una decisione sproporzionata rispetto allo stato dell'epidemia», ha dichiarato il premier, Giuseppe Conte.

Lo speciale di Panorama.it sul Coronavirus

Attualmente sono 111 le persone risultate positive al Coronavirus in Italia (89 in Lombardia, 17 in Veneto, 2 in Emilia Romagna, 2 nel Lazio ed una in Piemonte) ma il numero cresce ora dopo ora.

Due i focolai interessati ed individuati: il primo è quello del lodigiano, con epicentro Codogno, dove in totale 10 comuni sono stati di fatto isolati. Il secondo è in Veneto, nella zona del rodigino dove risiedeva una delle due vittime. In totale sono 50 mila le persone interessate dal blocco e dalla limitazione degli spostamenti.

Cosa prevede il Decreto Legge contro il Coronavirus

Art. 1

Allo scopo di evitare il diffondersi di epidemie, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio di virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionale all'evolversi della situazione epidemiologica.

Tra le misure possono essere adottate anche le seguenti:

a) divieto di allontanamento dal Comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area.

b) divieto di accesso al Comune o all'area interessata.

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in un luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico.

d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza.

e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché l'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero e gratuito a tali istituti e luoghi.

f) sospensione di ogni viaggio d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero.

g) sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa.

i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall'Oms, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitara competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva:

j) Chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;

k) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale

l) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, marittimo, ferroviario su rete nazionale o di trasporto pubblico locale, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all'articolo 3:

m) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, tra cui la zootecnia, e di quello che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza:

n) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all'articolo 3.

Art. 2

Le autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3

Le misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro della Salute, sentito il ministro dell'Interno, il ministro della Difesa, il ministro dell'Economia e delle Finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché il presidente della Regione competente, nel caso in cui riguardino una sola regione, ovvero il presidente della Conferenza dei presidente delle regioni, nel caso in cui riguardino più regioni.

Nelle more dell'adozione del decreto del presidente del Consiglio di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal ministero della Salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

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Andrea Soglio