omicidio stradale
ANSA/ALESSANDRO DI MARCO
News

Omicidio stradale: le pene e le altre cose da sapere

Ecco cosa prevede la nuova legge sui pirati della strada, che deve ora ripassare al Senato dopo il sì della Camera

Dopo il sì della Camera all'introduzione del reato di omicidio stradale (con il voto contrario di Sel e l'astensione di M5S e Fi), il testo - avendo subìto delle modifiche - deve ora tornare al Senato per la definitiva approvazione. In attesa che divenga quindi legge a tutti gli effetti, ecco i punti più importanti della normativa.

Un reato, tre livelli di pena

Con la nuova legge l'omicidio stradale diventa un reato a sé, graduato su tre varianti. Alla base rimane la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni), quando la morte sia stata causata per violazione del codice della strada.

Sono però previsti aumenti della pena in caso di aggravanti: la reclusione da 5 a 10 anni può essere inflitta al pirata della strada il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l'incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocita', guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio); mentre chi uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave (ovvero con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro) così come sotto effetto di droghe, rischierà da 8 a 12 anni di carcere.

Se poi nell'incidente muore più di una persona, la pena può aumentare della metà, con il colpevole che rischia fino a 18 anni di carcere. 

Pene più dure anche per le lesioni stradali

Aumentano le pene anche per chi causa un incidente con feriti mentre è in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di droghe: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 anni per quelle gravissime.

Se invece il colpevole presenta un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l o se l'incidente è causato da manovre pericolose, la reclusione andrà da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime. 

Fuga del conducente

Qualora il responsabile si dia alla fuga subito dopo l'incidente, scatta l'aumento di pena da un terzo a due terzi, con la condanna che non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l'omicidio e a 3 anni per le lesioni.

Altre aggravanti sono previste in caso di morte o lesioni di più persone così come in caso di guida senza patente o senza assicurazione.

La pena viene invece diminuita fino alla metà qualora ci sia un concorso di colpa da parte della vittima

Conducenti mezzi pesanti

L'ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) è prevista per i camionisti e gli autisti di autobus per incidenti causati in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l. 

Revoca della patente

In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali, scatta l'immediata revoca della patente, che sarà conseguibile solo dopo 15 anni in caso di omicidio o 5 anni per lesioni. Tale termine viene però aumentato in presenza di aggravanti: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l'omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca. 

Termini di prescrizione e perizie coattive

Per il nuovo reato di omicidio stradale è anche previsto il raddoppio dei termini di prescrizione, con l'arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave (alto stato di ebbrezza e guida sotto l'effetto di droghe).

Negli altri casi l'arresto è invece a discrezione del pm, che potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari. Sempre il pm, nei casi in cui un ritardo può pregiudicare le indagini, ha facoltà di disporre il prelievo coattivo per l'analisi del dna così come può ordinarlo d'ufficio il giudice. 

I più letti

avatar-icon

Redazione