Marta Cartabia
La ministra della Giustizia Marta Cartabia, a Roma, il 22 luglio 2021 (Ansa).
Politica

Bruti Liberati: «Riforma Cartabia: i miglioramenti necessari per processi giusti e celeri»

L'ex procuratore di Milano, nonché ex presidente dell'Anm, analizza la proposta della ministra della Giustizia. E spiega come contrastare il «fine processo mai», evitando «l'effetto boomerang». Per non perdere l'occasione unica del Pnrr.

È all'ordine del giorno, da tempo, la riforma per un giusto processo in un tempo ragionevole. Il ministro Alfonso Bonafede aveva presentato il 13 marzo 2020 un disegno di legge (AC 2435) per l'efficienza del processo penale. Oggi l'occasione è unica: fondi europei da utilizzare nel Pnrr per la giustizia. La nuova ministra Marta Cartabia ha istituito una commissione di esperti presieduta dall'ex presidente della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi, che in tempi molto brevi ha redatto una relazione con proposte di modifiche al progetto Bonafede: aggiustamenti tecnici, modifiche di alcuni articoli e interventi del tutto nuovi.

Il governo ha quindi depositato diversi emendamenti che recepiscono molte (purtroppo non tutte) delle innovative proposte della commissione Lattanzi dirette a incidere alla radice sui tempi dei processi: meno dibattimenti e quindi tempi più brevi per i casi in cui il processo è veramente necessario, snellimento delle procedure senza nessun sacrificio per le garanzie di difesa.

Ma nel dibattito di questi giorni si parla pressoché solo di prescrizione, un istituto giuridico portato all'attenzione del grande pubblico. Occorre una premessa. Vi è prescrizione, cioè tecnicamente il reato è considerato estinto, quando è decorso un tale tempo tra la commissione del reato e l'individuazione dei possibili responsabili che si ritiene non vi sia più ragione di iniziare indagini e processo. Questo non vale per i reati più gravi dichiarati «imperscrittibili». Prima della riforma Bonafede, concluse le indagini, era previsto che il reato si estinguesse, se la sentenza definitiva non fosse intervenuta entro limiti di tempo graduati a seconda della gravità del fatto.

Per molti anni, sotto il vigore del codice del 1930, la prescrizione era un evento piuttosto raro e comunque riguardava in genere reati di minore gravità. Con il nuovo codice accusatorio del 1989, la fase delle indagini delle Procure è divenuta molto più celere, mentre le fasi del giudizio, nei vari gradi, sono risultate più lunghe, anche perché nella pratica non si era verificato l'ampio ricorso che si auspicava ai cosiddetti riti alternativi (patteggiamento e giudizio abbreviato).

È capitato così che, dopo indagini complesse delle Procure, sentenze dei tribunali o addirittura delle Corti di appello, il processo si prescrivesse in Cassazione, con beffa per le vittime e spreco enorme di risorse dello Stato. Né si è avuto il coraggio di alleggerire il peso dei processi con un'incisiva depenalizzazione dei reati di scarsa rilevanza. In questo contesto, nel 2005 è intervenuta la legge ex Cirielli, che seguita a vanificare indagini e processi anche per reati gravi e anche dopo la pronuncia di primo grado.


Edmondo Bruti Liberati, ex procuratore di Milano (Getty Images).


Era maturo il tempo per un intervento e nel dibattito tra i giuristi vi erano diverse proposte per attuare un ragionevole equilibrio: l'obiettivo doveva essere quello che i processi si concludessero in tempi ragionevoli e che la prescrizione non operasse se non in casi del tutto marginali. La prescrizione, d'altronde, è concetto ignoto al processo accusatorio. Il blocco dopo il giudizio di primo grado è la regola in gran parte d'Europa, ma in Italia, a causa della lentezza dei processi, potrebbe portare al «fine processo mai».

L'equilibrata modifica, introdotta con la riforma del ministro Andrea Orlando nel 2017, non ha fatto in tempo a essere sperimentata per la sopravvenuta riforma del governo giallo-verde, che ha bloccato drasticamente la prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Il «processo infinito» non è la soluzione, ma occorre evitare che la prescrizione sia agevolmente raggiungibile. Non dobbiamo dimenticare alcune ovvietà.

Non sempre la ragionevole durata del processo è un obiettivo che l'imputato desidera perseguire. Anche ove consapevole che le probabilità di sfuggire alla condanna sono limitatissime, cercherà almeno di rinviare l'esito negativo il più possibile e solleciterà il difensore a utilizzare tutti, nessuno escluso, i mezzi previsti dalla legge utili allo scopo. E il difensore, nei limiti della correttezza processuale, ha il dovere di fornire il supporto tecnico alla scelta del cliente. E ha anche il dovere deontologico di avvertire il cliente che un'impugnazione meramente dilatoria, con possibilità di successo zero, può fargli fruttare la prescrizione.

Sono le regole del processo che devono individuare il punto di equilibrio tra fondamentali e irrinunciabili garanzie di difesa e l'obiettivo che il processo si concluda il più celermente possibile. La ragionevolezza avrebbe imposto di tornare alla «riforma Orlando», stroncata prima ancora che potessero esserne sperimentati gli effetti, con la forzatura del blocco della prescrizione dopo il giudizio di primo grado. Ma vi sono le ragioni della politica più forti della razionalità.

I giuristi hanno discusso e discuteranno sulla soluzione proposta dalla riforma Cartabia, con l'ardito mix tra prescrizione sostanziale e prescrizione processuale. In sintesi, un tempo di due anni per il processo di appello e di un anno per il processo in Cassazione, con prolungamenti per i reati di criminalità organizzata e di corruzione e imprescrittibilità per i reati puniti con l'ergastolo.

Ma non si possono ignorare i dati sui tempi attuali di durata dei processi. La Cassazione è forse in grado di rispettare il termine di un anno. Per le corti di appello, la maggioranza virtuosa non pone problemi. Ma per le corti di Roma, Napoli (non proprio marginali), Venezia e alcune altre, questi termini attualmente non sono raggiungibili. Per produrre effetti concreti, i risultati delle nuove misure organizzative richiederebbero ovviamente del tempo.

Si deve rifiutare la logica del «fine processo mai», ma occorre anche misurarsi con i dati della realtà. L'obiettivo di ridurre drasticamente, del 25% , i tempi del processo penale può essere ragionevolmente raggiunto prendendosi, per un periodo di tempo limitato, un margine in più. Tre anni piuttosto che due per l'appello e uno e mezzo per la Cassazione per i prossimi tre anni. Nel frattempo, occorrerà il massimo impegno per l'attuazione delle misure organizzative messe in cantiere: ufficio per il processo, assunzioni di magistrati e personale amministrativo.

Il «fine processo mai», che vogliamo rifiutare, si potrà ragionevolmente contrastare. Come? Correggendo gli errori di valutazione, per evitare l'effetto boomerang che un numero rilevante di prescrizioni in appello determinerebbe su tutto il pregevole impianto della riforma Cartabia, che peraltro ha recepito non poche indicazioni dell'originario disegno di legge Bonafede.

E infine, last but not least, nessuno parla della necessità di rivedere la geografia giudiziaria. Un tema urticante per i politici e gli amministratori locali, ma ineludibile, perché non ci possiamo più permettere il tribunale «sotto casa». Vi sono uffici giudiziari con ridotto carico di lavoro e altri sovraccarichi. E ci sono anche micro-tribunali strutturalmente inidonei a funzionare. Peraltro, non tutti sanno che una percentuale rilevante delle persone che ogni giorno si reca nei palazzi di giustizia lo fa non per partecipare a indagini o processi, ma per ottenere certificati e per altre prestazioni di quella che tecnicamente si chiama «volontaria giurisdizione».

Tutto questo può essere assicurato mantenendo «sportelli di prossimità» nelle sedi dei tribunali che dovranno essere soppressi e magari creandone di ulteriori. La riforma del governo Monti di dieci anni fa è rimasta incompiuta. Per le Corti di appello il principio è quello di una per regione. Ma la Sicilia ne ha quattro: Palermo, Caltanissetta, Messina e Catania. E la Puglia ne ha tre: Bari, Lecce e Taranto. Se due Corti sono sufficienti per macroregioni come Lombardia e Campania, altrettante dovrebbero bastarne per Sicilia e Puglia.

È stato poi insensato mantenere un tribunale in ogni capoluogo di provincia, tanto sono diversificate le situazioni. Per la revisione non si partirebbe da zero. Vi è la proposta della Commissione Vietti del 2016 e il ministero della Giustizia dispone di tutti i dati aggiornati necessari. E c'è almeno una ventina di piccoli, troppo piccoli, tribunali in Italia che per loro ridotte dimensioni non sono in grado di garantire efficienza, ed entrano in crisi quando sopravvengono emergenze.

L'occasione è unica: fondi europei da utilizzare nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), concorsi per nuovi magistrati, assunzione di personale amministrativo e ufficio per il processo. Bruxelles vigilerà giustamente su come saranno gestiti i fondi europei. Ma, in mancanza di un incisivo e preventivo intervento sulla revisione della geografia giudiziaria, uno spreco di risorse sarà inevitabile. E non possiamo permettercelo.

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Edmondo Bruti Liberati