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Mafia capitale: ma fu vera mafia?

È partito oggi a Roma il processo contro 46 imputati, accusati di malversazioni sui fondi pubblici e di associazione mafiosa. E tutto si gioca su un numero: 416 bis

Oggi, a Roma, è iniziato un processo-monstre con 46 imputati, una quindicina dei quali detenuti: è "Mafia capitale", il caso esploso nel dicembre 2014 con l'arresto (parallelo e politicamente ecumenico) dell'ex terrorista dei Nar Massimo Carminati e di Salvatore Buzzi, che i giornali hanno inquadrato come il "ras delle cooperative d'accoglienza".

Gli imputati sono accusati di gravi malversazioni operate con e sui soldi del Comune, ma anche di estorsione, corruzione, riciclaggio e turbativa d'asta. La Procura li accusa anche di fare parte di un'associazione criminale di stampo mafioso: contro di loro viene usato il famoso articolo 416 bis del Codice penale. Il cuore del procedimento, ma anche la sua intrinseca fragilità, afferiscono proprio a questa seconda accusa.

La Procura di Roma è convinta che gli imputati abbiano "fatto parte di una associazione di stampo mafioso operante su Roma e nel Lazio, che si avvale della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti di estorsione, di usura, di riciclaggio, di corruzione di pubblici ufficiali e per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione e il controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici".

Le difese degli imputati e buona parte dell'opinione pubblica contrastano con forza questa visione: si sostiene che l’associazione criminale (per ora presunta) che gravitava attorno a Buzzi e a Carminati non possa essere neppure lontanamente paragonata a un'organizzazione di stampo mafioso.

In Mafia capitale, a quanto si sa, non sono viste né schiere di aderenti armati, né sparatorie; l’omertà sembra quella tipica di un'associazione per delinquere; non c'è un’organizzazione verticistica, una cupola, con le sue strutturazioni; nulla fa pensare ai vincoli associativi tipici delle organizzazioni mafiose o camorristiche, con formule arcaiche e misteriose, cerimoniali minacciosi...

Va detto però che proprio pochi giorni fa, il 3 novembre, su questo punto specifico il Tribunale di Roma ha pronunciato una sentenza anticipata.

Un imputato minore di Mafia capitale, Emilio Gammuto, è stato processato in anticipo rispetto al gruppone dei suoi colleghi perché ha scelto la formula del procedimento abbreviato. Gammuto è accusato dalla Procura di Roma di corruzione e di associazione mafiosa, ed è stato condannato a cinque anni e quattro mesi di reclusione per entrambi i reati.

Va detto anche che che la Cassazione ha da tempo elaborato una giurisprudenza piuttosto coerente, in materia, e con due recenti pronunce ha tracciato nuovi confini.

Lo scorso 10 aprile, con due sentenze successive (la n. 625 e la n. 626) della sesta sezione penale presieduta da Antonio Agrò, la suprema corte ha stabilito che: "Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo dalla quale derivano assoggettamento e omertà può essere diretta tanto a minacciare la vita o l’incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti".

La corte ha aggiunto: "Tale forza intimidatrice può venire acquisita con la creazione di una struttura organizzativa che, in virtù di contiguità politiche ed elettorali, con l’uso di prevaricazioni e con una sistemica attività corruttiva, esercita condizionamenti diffusi nell’assegnazione di appalti, nel rilascio di concessioni, nel controllo di settori di attività di enti pubblici o di aziende parimenti pubbliche, tanto da determinare un sostanziale annullamento della concorrenza o di nuove iniziative da parte di chi non aderisca o non sia contiguo al sodalizio".

Certe affermazioni possono lasciare perplessi: che un'associazione per delinquere diventi "mafia" soltanto perché si dimostra capace di "condizionamenti diffusi" pare un po' troppo. Ma intanto questo ha stabilito la Cassazione.

Le motivazioni delle due sentenze, peraltro, rispondono proprio ai ricorsi presentati da alcuni tra i principali indagati di Mafia capitale contro la carcerazione preventiva. Nelle motivazioni contro il ricorso di Buzzi, i giudici ricordano un precedente, risalente alla sentenza n.11204 della stessa sesta sezione penale, depositata il 22 agosto 1989.

La Cassazione aveva stabilito allora che nello schema previsto dall’associazione mafiosa non rientrano solo le grandi associazioni di mafia con molti appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti e in grado di assicurare l’assoggettamento e l’omertà attraverso il terrore e continua messa in pericolo della vita delle persone, "ma anche le piccole mafie con un basso numero di appartenenti".

Bastano insomma “tre persone, non necessariamente armate, che assoggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività, avvalendosi, però, del metodo di intimidazione da cui derivano assoggettamento e omertà".

Il processo è iniziato. Si vedrà dove arriverà. Certo, la difesa degli imputati rischia di avere vita molto difficile.


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L'avvocato Fabrizio Gallo, difensore di Roberto Iacopo, il gestore del distributore in Corso Francia, davanti al tribunale di piazzale Clodio per il processo Mafia Capitale, Roma, 05 novembre 2015.

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