Nati i gemelli "contesi": cosa dice la legge
ANSA / DAVIDE BOLZONI
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Nati i gemelli "contesi": cosa dice la legge

Genitori biologici o genitori "genetici". La vicenda dei due bambini nati a Roma per uno "scambio" in laboratorio coinvolge anche la giustizia

L’ultimo disperato tentativo dei genitori biologici dei gemellini di Roma si è rivelato inutile: era prevista per oggi, 8 agosto, l’udienza davanti al Giudice del Tribunale di Roma a cui la coppia si era rivolta per bloccare la registrazione all’anagrafe dei gemelli da parte della coppia ‘gestante’, ma proprio stamattina è stata diffusa la notizia che i bambini sarebbero già venuti alla luce.

La nascita è avvenuta, con largo anticipo rispetto alla data prevista, lo scorso 3 agosto ed i neonati sono già stati registrati come figli della donna che li ha partoriti e di suo marito.

Non è stato necessario un atto di riconoscimento formale, dato che la coppia era già unita in matrimonio. Le disposizioni che disciplinano la formazione dell’atto di nascita (art. 30, d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396), infatti, prevedono che, se la partoriente è coniugata, le sue generalità e quelle del marito saranno indicate nell’atto di nascita come quelle dei ‘genitori’.

Secondo il ricorso urgente proposto dai genitori biologici, però, il fatto che i due feti siano stati nutriti per nove mesi da parte di un’altra donna, non cambia il loro DNA, unico dato di fatto rilevante a chiarirne la provenienza biologica e, quindi, la genitorialità. Per tale motivo essi chiedevano al Giudice che i neonati fossero consegnati loro subito dopo la nascita di modo che potessero provvedere loro stessi al riconoscimento ed alla registrazione all’anagrafe dei bambini.

Non servirà più, dunque, tirare in gioco l’eugenetica e la ricerca scientifica sull’adattamento del DNA nell’utero materno per respingere la domanda degli attori, dato che si è già verificato quello che l’azione mirava a prevenire: i bambini hanno già un nome e un cognome ed hanno assunto lo status di figli della coppia gestante.

La battaglia legale, di certo, non finirà qui e si giocherà a colpi di azioni di disconoscimento e azioni per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.

Il caso specifico non ha precedenti ed anzi la lettera della legge non è del tutto preparata ad inquadrare la fattispecie (nemmeno dopo la recente riforma della filiazione), presupponendo ancora che “la maternità è dimostrata provando l’identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre” (art. 269 c.c.).

La legge, evidentemente, non prende in considerazione l’ipotesi che la vera ‘madre’ possa essere una donna diversa da quella che partorisce, eppure la scienza e la tecnica prevedono già da tempo la possibilità di scissione tra le due figure (le donatrice di ovuli e la gestante).

Questo non vuol dire, però, che sia doveroso legare senza ombra di dubbio il dato genetico ai diritti genitoriali.

Il sillogismo, infatti, benché spesso applicato dai nostri Tribunali, è imperfetto e ne restano fuori diversi istituti, sparsi un po’ per tutto il mondo: l’adozione, la famiglia omogenitoriale, la maternità surrogata ed anche la stessa fecondazione eterologa oggi riconosciuta degna di protezione giuridica.

 

La questione andrà dunque risolta con l’intervento interpretativo, sempre particolarmente gravoso quando ci sono di mezzo questioni bioetiche.

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Daniela Missaglia

Avvocato matrimonialista e cassazionista, è specializzata in Diritto di famiglia e in Diritto della persona. Grazie alla sua pluridecennale esperienza è spesso ospite in trasmissioni televisive sulle reti Rai e Mediaset. Per i suoi pareri legali interviene anche su giornali e network radiofonici. Info: https://www.missagliadevellis.com/daniela-missaglia

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