Come si diffama online. E come ci si difende
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Come si diffama online. E come ci si difende

Il blogger risponde dei commenti dei suoi followers? Un saggio di Bruna Alessandra Fossati, esperta di diritto dell'informazione, affronta temi irrisolti

Immersi come siamo nei new media e nei social media, riusciamo a volte a conoscerne le più complesse (e formali) regole comportamentali e semantiche, ma quasi mai siamo padroni delle norme deontologiche che dovrebbero regolarne l'uso. Non sempre è colpa nostra: le leggi e la giurisprudenza sono in ritardo, nei confronti della comunicazione pù tecnologica. I Codici sono stati scritti in una diversa era geologica, quando ancora non esistevano i computer, figurarsi se era prevedibile Facebook, o Twitter.

A colmare la lacuna provvede un saggio davvero agile (soltanto 207 pagine), pubblicato da una nuova casa editrice: la Munari Cavani Publishing di Milano. Ideata e fondata come prolungamento editoriale e culturale dello Studio legale Munari Cavani, l'importante law-firm specializzata soprattutto in diritto societario e commerciale, fondata da Alessandro Munari e Raffaele Cavani, la nuova casa editrice punta a riempire i vuoti nell'editoria specializzata nel diritto. E, spiega Munari, "cerca un'apertura ad altre forme comunicative e di linguaggio che spaziano dall'economia al cinema, dall'arte alla cultura in generale".

Il saggio s'intitola La diffamazione tra media nuovi e tradizionali, e a scriverso è stata Bruna Alessandra Fossati, avvocato e socia dello studio. Esperta di diritto dell'informazione, autrice di pubblicazioni e di contributi sui giornali italiani in materia di tutela della reputazione, l'avvocato Fossati affronta il tema della diffamazione partendo dalle basi della giurisprudenza più recente. Ma allarga il tema all'immenso spettro delle attività online che possono essere definite "non-giornalismo": perché il binomio informazione-giornalista, ormai, è parzialmente superato proprio dalle nuove tecnologie comunicative e dai grandi social network.

"Da Johann Gutenberg a Marck Zuckerberg molto è cambiato" scrive Fossati con ironia. In effetti è così: utenti, linguaggi e valori del sapere sono oggi cosa ben diversa da quella che erano soltanto vent'anni fa.

Prendiamo il blogger, per esempio. Su un qualunque blog, cioè "un sito web personale concepito come contenitore di testi, una sorta di diario virtuale del suo autore", capita che i lettori interloquiscano. I loro commenti possono essere "filtrati" dal blogger, ma il più delle volte questo non avviene. Quindi vengono pubblicati automaticamente online.

"Alla luce della inapplicabilità della legge sulla stampa a Internet" scrive Fossati "possiamo con certezza affermare che in assenza di poteri d'intervento del blogger, degli eventuli scritti offensivi sono tenuti a rispondere unicamente i loro autori, che li hanno autonomamente immessi in Rete". Seguono tutti i possibili e più coerenti riferimenti giurisprudenziali.

E le email? Sarete forse sorpresi di sapere che l'invio di un messaggio offensivo di posta elettronica a un indirizzo collettivo possa configurare il reato di diffamazione. Lo ha stabilito la Cassazione nel gennaio 2016 (sentenza n° 2333), trattando il caso di un'email spedita all'indirizzo della redazione di una trasmissione radiofonica: nella email un ascoltatore scriveva che il conduttore di quella trasmissione era un "cialtrone" e un "fascista". La Cassazione ha condannato l'ascoltatore.

Lo stesso vale per una mailing list, o per un qualunque forum online: basta che un messaggio diffamatorio venga spedito a più persone, per perfezionare il reato. Inoltre, se io partecipo a una mailing list, posso legittimamente divulgare il contenuto di una lettera elettronica che ho ricevuto, esattamente come avviene per unalettera su carta: non esiste alcuna tutela legale per il mittente, se non la fiducia che ripone nei destinatari. 

E Facebook? Fino a poco tempo fa, segnala Fossati, la giurisprudenza di merito pareva disorientata. Alcuni giudici avevano escluso la configurabilità della diffamazione perché mancava l'elemento della "comunicazione tra più persone" (prevista dall'art. 595 del codice penale), sostenendo che la comunicazione all'interno di un social network è chiusa. Altri giudici, invece, hanno considerato subito Facebook come un "altro mezzo di pubblicità", ai fini dell'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 595, quella che viene abitualmente applicata alla diffamazione a mezzo stampa. 

La Cassazione nel 2014 (sentenza n° 16712) ha stabilito che quando il fatto sia commesso mediante la pubblicizzazione su un profilo di Facebook sussiste l'aggravante dell'utilizzo del mezzo di pubbicità, perché l'inserimento della frase che si desume diffamatoria su tale social network determina la sua accessibilità a una moltitudine indeterminata di soggetti con la sola registrazione a Facebook e, comunque, a una cerchia ampia di soggetti nel caso di una notizia riservata agli "amici".

Insomma, come si può facilmente capire, il saggio è una miniera di informazioni per chi debba operare online e voglia farlo senza incorrere in rischi legali. Amministrarori di grandi e piccoli social network, giornalisti online, blogger, gestori di forum, potranno trovare uno strumento più che utile nel primo, azzeccatissimo prodotto editoriale della Munari Cavani Publishing.

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Maurizio Tortorella

Maurizio Tortorella è vicedirettore del settimanale Panorama. Da inviato speciale, a partire dai primi anni Novanta ha seguito tutte le grandi inchieste di Mani pulite e i principali processi che ne sono derivati. Ha iniziato nel 1981 al Sole 24 Ore. È stato anche caporedattore centrale del settimanale Mondo Economico e del mensile Fortune Italia, nonché condirettore del settimanale Panorama Economy. Ha pubblicato L’ultimo dei Gucci, con Angelo Pergolini (Marco Tropea Editore, 1997, Mondadori, 2005), Rapita dalla Giustizia, con Angela Lucanto e Caterina Guarneri (Rizzoli, 2009), e La Gogna: come i processi mediatici hanno ucciso il garantismo in Italia (Boroli editore, 2011). Il suo accounto twitter è @mautortorella

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