Ravvedimento operoso, le novità per Imu e Tasi
Economia

Ravvedimento operoso, le novità per Imu e Tasi

La legge di stabilità ha introdotto nuove scadenze per mettersi in regola con i versamenti eseguiti in ritardo

Buone notizie arrivano dalla nuova legge di stabilità per chi risulta in ritardo con il pagamento dell’ultima rata di Imu e Tasi scaduta lo scorso 16 dicembre e vogliano usufruire del cosiddetto ravvedimento operoso. Secondo infatti un’interpretazione dei tecnici del fisco, fatta propria appunto da una norma della legge di stabilità da poco varata, anche alle imposte locali tipo Imu e Tasi si applica parte della nuova disciplina sul citato ravvedimento operoso.


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Ricordiamo innanzitutto e per chiarezza, che le modalità di applicazione di questa procedura che permette di mettersi in regola con pagamenti di tasse arretrati, senza subire il salasso di multe e sanzioni, è cambiato come di seguito. Innanzitutto l’adesione al ravvedimento è sempre possibile, a meno che non sia stato notificato un atto di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni automatiche di controllo delle dichiarazioni. Fatta questa fondamentale premessa iniziale, le sanzioni ridotte sono state così riformulate:

-ravvedimento breve che prevede una sanzione ridotta a 1/10 del minimo se il pagamento di quanto dovuto avviene entro 30 giorni dall’omissione;

-ravvedimento medio, con una sanzione ridotta a 1/9 del minimo se il ravvedimento avviene entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o, se questa non è prevista, dall’omissione;

-infine, ravvedimento lungo, per il quale è prevista una sanzione ridotta a 1/8 del minimo, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.

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Il chiarimento fondamentale, arrivato dal fisco, riguarda appunto, come accennato, l’applicabilità di tali nuove norme anche a tasse di carattere locale come Imu e Tasi. Ebbene, secondo quanto espressamente previsto ora dalla nuova legge di stabilità, alle imposte sulla casa, la cui scadenza cadeva come ricordato lo scorso 16 dicembre, si può certamente applicare il cosiddetto ravvedimento medio.

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Quindi, chi non avesse usufruito del ravvedimento breve, scaduto lo scorso 16 gennaio, potrà ancora mettersi in regola entro e non oltre i 90 giorni successivi al termine di scadenza dell’anno scorso. Questo significa che pagando entro e non oltre il prossimo 16 marzo 2015, i ritardatari del versamento di Imu e Tasi, potranno beneficiare di una sanzione pari a 1/9 del minimo, con un sovrappiù complessivo pari al 3,33%. A queste condizioni, non può che convenire dunque mettersi in regola prima possibile.

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Giuseppe Cordasco

Sono nato e cresciuto ad Aarau nel cuore della Svizzera tedesca, ma sono di fiere origini irpine. Amo quindi il Rösti e il Taurasi, ma anche l’Apfelwähe e il Fiano. Da anni vivo e lavoro a Roma, dove, prima di scrivere per Panorama.it, da giornalista economico ho collaborato con Economy, Affari e Finanza di Repubblica e Il Riformista.

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