Licenziamenti: ecco la nuova conciliazione della Fornero
Economia

Licenziamenti: ecco la nuova conciliazione della Fornero

Con la riforma del lavoro, le imprese e i dipendenti che perdono il posto sono obbligati a cercare un accordo, prima di affrontarsi nei tribunali

Obbligo di trovare un accordo extragiudiziale, prima di affrontarsi nelle aule dei tribunali. E' una novità introdotte dall'ultima riforma del lavoro di Elsa Fornero per  le imprese e i loro dipendenti (non tutti) che vengono licenziati .

TUTTO SULLA RIFORMA DEL LAVORO

Si tratta di una procedura di Conciliazione che esiste da moltissimi anni in Italia e che, nel 2010, era stata resa facoltativa da una norma approvata dal governo Berlusconi (il Collegato Lavoro). Il ministro Fornero ha deciso di renderla nuovamente obbligatoria (com'era già fino a 3 anni or sono), seppur soltanto per una categoria di licenziamenti: quelli individuali, che avvengono per motivi oggettivi o economici,nelle aziende con più di 15 dipendenti (5 addetti se si tratta di imprese agricole). Ecco come funziona la nuova procedura.

IL DIBATTITO SULL'ARTICOLO 18

Non appena decide di licenziare il dipendente per ragioni economiche, l'azienda dovrà  darne comunicazione (con una raccomandata o con la posta elettronica certificata) alla Direzione Territoriale del Lavoro (Dtl), che convocherà le parti (cioè l'impresa e il licenziato) entro 7 giorni dal ricevimento della notizia. L'obbligo di comparire deve essere fissato non oltre i 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

I LICENZIAMENTI ECONOMICI

A quel punto, inizierà il tentativo di accordo in cui, secondo le disposizioni della riforma, sia l'azienda che il dipendente potranno essere assistiti da un rappresentante delle associazioni di categoria o dei sindacati oppure da un avvocato e da un consulente del lavoro. Il confronto tra le parti si svolgerà davanti un'apposita commissione, così composta: la presidenza è affidata al direttore della stessa Dtl o a un suo rappresentante designato oppure a un magistrato in pensione, affiancati da un collegio di 8 conciliatori (4 esponenti del mondo delle imprese e altri 4 delle organizzazioni sindacali).

LA PROPOSTA DI ACCORDO.

Entro 20 giorni dalla convocazione delle parti, il conciliatore cercherà una soluzione, capace di accontentare sia l'impresa che il dipendente, per evitare l'inizio di una controversia giudiziaria vera e propria. Il conciliatore, per esempio, può proporre all'azienda di erogare un risarcimento in denaro al lavoratore, perché il licenziamento ha buone probabilità di essere dichiarato ingiusto dal giudice. Oppure possono essere proposte altre soluzioni come la trasformazione dell'orario a tempo pieno in un part-time.

Il  conciliatore non ha però un "potere di imperio", cioè non può imporre la propria decisione ai contendenti , che hanno dunque la facoltà di rifiutare la proposta e darsi così appuntamento in tribunale. Non è possibile, per esempio, imporre all'azienda il reintegro del lavoratore nell'organico, nel caso in cui il motivo del licenziamento sia "manifestamente infondato".

GLI SLITTAMENTI.

Il termine di 20 giorni previsto per la durata della procedura può subire un rinvio, se le parti lo ritengono necessario per il raggiungimento di un accordo. Inoltre, la conciliazione può essere sospesa (per un massimo di 15 giorni) se il lavoratore non si presenta alle convocazioni, per validi motivi (ad esempio per malattia). Se invece l'assenza è ingiustificata o il conciliatore non convoca le parti entro i termini previsti dalla legge, il licenziamento diventa effettivo e l'imprenditore può lasciare a casa il dipendente.

APPUNTAMENTO IN TRIBUNALE.

Se il tentativo di trovare un accordo fallisce, la palla passa al giudice, che deve tenere conto anche di tutti gli atti e i documenti raccolti dalla Dtl durante la conciliazione e del comportamento tenuto in precedenza da entrambe le parti di fronte al mediatore. In caso di esito positivo della controversia, invece, il lavoratore che viene lasciato a casa ha comunque diritto ai sussidi di disoccupazione (Aspi) anche se, alla fine, ha accettato di dimettersi spontaneamente.

LA LEGGE FORNERO IN BILICO

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Andrea Telara

Sono nato a Carrara, la città dei marmi, nell'ormai “lontano”1974. Sono giornalista professionista dal 2003 e collaboro con diverse testate nazionali, tra cui Panorama.it. Mi sono sempre occupato di economia, finanza, lavoro, pensioni, risparmio e di tutto ciò che ha a che fare col “vile” denaro.

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