Capitali all'estero: come e chi può aderire alla voluntary disclosure
Economia

Capitali all'estero: come e chi può aderire alla voluntary disclosure

Ecco i chiarimenti del Fisco per i contribuenti che hanno nascosto i soldi fuori confine e sono interessati a rimettersi in regola

Il Fisco risolve tutti i dubbi sull'adesione alla voluntary disclosure. L'Agenzia delle entrate ha pubblicato i chiarimenti (con la circolare 10/E del 13 marzo 2015) destinati all'amplia platea di contribuenti che hanno nascosto capitali all'estero e sono interessati a rimettersi in regola attraverso la procedura straordinaria di collaborazione volontaria prevista dalla legge sul rientro dei capitali, che introduce il reato di autoriciclaggio (legge 186/2014).

C'è tempo fino al 30 settembre 2015 per rimediare alle irregolarità o alle omissioni commesse fino al 30 settembre 2014. Di seguito i punti principali della circolare sulle novità introdotte dal legislatore in merito alla procedura di emersione.

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I termini e le imposte

Per quanto riguarda i capitali all'estero non dichiarati, la circolare chiarisce come la richiesta di collaborazione volontaria internazionale deve riguardare le violazioni e le infedeltà su redditi e addizionali, sostituti d'imposta, Irap, contributi previdenziali, Iva e ritenute, commesse fino al 30 settembre 2014.

Si può accedere alla procedura per tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non siano decaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale.Dopo aver presentato domanda, la procedura si perfeziona versando tutte le somme dovute. È possibile farlo in un'unica soluzione o in tre rate di pari importo.

Le sanzioni minime

Tra i principali argomenti trattati dalla circolare, i benefici previsti per chi partecipa alla procedura. In dettaglio, nei casi di investimenti o attività finanziarie non dichiarate e detenute all'estero in un "paradiso fiscale" non scatta il raddoppio delle sanzioni se lo Stato, in cui sono detenute le attività, ha stipulato un accordo di scambio di informazioni con l'Italia sessanta giorni prima dalla data di entrata in vigore della norma. In questo caso si applica una sanzione minima pari al 3% dell'ammontare degli importi non dichiarati.

Sono previsti anche altri “sconti” amministrativi per le sanzioni relative alle violazioni in materia di imponibile sui redditi e addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva e ritenute, e uno scudo penale per chi si avvale della procedura di collaborazione volontaria, che prevede l'esclusione delle punibilità per alcuni reati tributari. 

Porte aperte a sportivi e artisti stranieri

Con la circolare l'Agenzia delle entrate ha ampliato la platea di soggetti legittimati ad accedere alla procedura internazionale.

Oltre alle persone fisiche, agli enti non commerciali, alle società semplici e alle associazoni equiparate, fiscalmente residenti in Italia, che abbiano violato gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale, possono aderire alla voluntary disclosure anche coloro che, pur non essendo residenti (la circolare cita esplicitamente i casi di artisti e sportivi stranieri), abbiano comunque, di fatto, fissato il proprio domicilio o la residenza in Italia per la maggior parte del periodo di imposta.

Possono partecipare, inoltre, anche i cosiddetti "estero residenti fittizi", ossia gli italiani che pur risultando stabilmente fuori confine (sono iscritti all'Aire) in realtà hanno mantenuto il domicilio in Italia o continuato a dimorare nel Paese, i "residenti nei paradisi fiscali" (individuati nella black list delle persone fisiche), i "soggetti esterovestiti", i trust e trust esterovestiti.

I casi di inammissibilità

Non possono aderire alla procedura straordinaria i contribuenti che, prima di presentare la domanda, siano venuti a conoscenza di ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento nei loro confronti, di essere indagati o imputati in procedimenti penali per violazioni di norme tributarie relativi alla procedura.

La voluntary disclosure è preclusa a un contribuente anche nel caso in cui un soggetto terzo, obbligato solidalmente in via tributaria con il richiedente o che abbia concorso in un reato tributario, venga a conoscenza delle cause di inammissibilità. Si può aderire, tuttavia, se le attività istruttorie di controllo interessano una sola annualità: in questo caso si può attivare la procedura per le annualità escluse dagli accertamenti.




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Massimo Morici

Scrivo su ADVISOR (mensile della consulenza finanziaria), AdvisorOnline.it e Panorama.it. Ho collaborato con il settimanale Panorama Economy (pmi e management) e con l'agenzia di informazione statunitense Platts Oilgram (Gas & Power).

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