Processo Mori-Obinu, il giudice: mancano le prove
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Processo Mori-Obinu, il giudice: mancano le prove

Beniamino Migliucci, presidente Unione Camere Penali: “Un processo a 20 anni dal fatto contestato è ingiustificato"

Con sentenza del 17 luglio 2013 il Tribunale di Palermo assolveva con la formula "perché il fatto non costituisce reato " gli imputati Mori Mario e Obinu Mauro dal reato di favoreggiamento personale, per la mancata cattura di Bernardo Provenzano, il 31 ottobre del 1995, a Mezzojuso, Palermo.

La Procura generale di Palermo, si era opposta a tale decisione, ricorrendo in appello, con alcuni magistrati del processo sulla presunta trattativa Stato-mafia, che di fronte ai giornalisti avevano dato perfino una pagella di “quattro meno” nei confronti dei giudici che avevano emesso tale sentenza nel 2013.

Il 19 maggio del 2016, nell'aula bunker del carcere dell'Ucciardone, il presidente della quinta sezione penale della Corte d’appello di Palermo, Salvatore Di Vitale, aveva confermato la sentenza di primo grado. Il procuratore generale, Roberto Scarpinato, subito dopo l'enunciazione della sentenza, era andato via, senza salutare le difese e intrattenersi con i giornalisti per dichiarazioni a caldo, come il bon ton invece suggerisce e impone.

Lunedì scorso finalmente sono state depositate le motivazioni: oltre 300 pagine, che scardinano per l'ennesima volta, tutto l'impianto accusatorio del processo clone della “Trattativa” che è in corso a Palermo. E siamo a quattro assoluzioni per il prefetto Mori.

Il tribunale scrive, “le prove di una volontà degli ufficiali dei carabinieri Mario Mori e Mauro Obinu di favorire la latitanza del boss Bernardo Provenzano, portate dall'accusa, "non sono univocamente idonee" a dimostrare la coscienza e la volontà degli imputati". Per i giudici, nella condotta dei due imputati, manca il movente visto che la stessa procura generale, per differenziarsi dai magistrati titolari dell'inchiesta Stato-mafia, aveva rinunciato a contestare ai due ufficiali dell'Arma l'aggravante di avere favorito l'impunità di Provenzano nell'ambito della cosiddetta trattativa tra lo Stato e la mafia.

Beniamino Migliuccci, presidente dell'Unione Camere Penali Italiane, dopo aver letto 345 pagine di motivazione di questo processo, a Panorama.it ha dichiarato, “un'assoluzione in appello che arriva dopo vent'anni dal fatto contestato (il generale Mario Mori e il colonello Mauro Obinu, avevano rinunciato alla prescrizione ndr), deve far riflettere chi crede che si debbano rendere ancora più lunghi i processi, dilatando i termini di prescrizione”. E aggiunge che “una sentenza di assoluzione o di condanna, emessa dopo troppi anni è ingiusta sia per l'imputato che non può rimanere sotto la spada Di Damocle all'infinito, sia per le persone offese, che hanno interesse a conoscere se taluno le ha danneggiate, sia per la società, che ha diritto di sapere se un politico, ad esempio, sia o meno corrotto”.

Migliucci continua con una domanda retorica, “occorrerebbe anche chiedersi, però, se dopo una sentenza di assoluzione in primo grado, come nel caso, sia corretto consentire alla pubblica accusa di impugnarla”, infatti, “ se un giudice assolve ci sarà sempre quantomeno il ragionevole dubbio che una persona, poi condannata in appello, sia realmente innocente”. Per questo prosegue il presidente dell'Unione Camere Penali, “ è necessario rendere, dunque, i processi, e soprattutto le indagini ragionevolmente brevi, per evitare che la vita e la dignità delle persone restino inevitabilmente compromesse e che la società sopporti dei costi inutili e ingiustificabili”.

Un j'accuse, nemmeno tanto velato, quello di Beniamino Migliucci nei confronti del sistema giudiziario “sofferente” e “affetto da alcune patologie” in particolare nei confronti di alcuni magistrati, non tutti, che da vent'anni perseguono imputati, senza portare prove ma solo ipotesi e teorie che non hanno alcun valore probatorio, tanto è che hanno collezionato assoluzioni su assoluzioni, perfino allargando le indagini, in fase dibattimentale nei confronti degli imputati, alla ricerca di una condotta sconsiderata, quando gli accusati avevano all'incirca 23 anni.

Cosa c'entra, se è lecito scriverlo senza offendere alcuno, cercare la “pagella scolastica o professionale” degli imputati del 1962 o degli anni '70, quando i capi d'imputazione contestati agli accusati si riferiscono agli anni '92 e '93?

La mancanza di prove

Dalle motivazioni si legge, che “mancano prove rigorose della loro volontà di aiutare il boss e un valido movente”.Leazioni contestate sono “sussistenti” eppure “non idonee a dimostrare” che i due alti ufficiali dei Carabinieri, “abbiano agito con la coscienza e la volontà di favorire il latitante Bernardo Provenzano, impedendone o ostacolandone la cattura”.

L’accusa era quella di aver favorito la latitanza di Bernardo Provenzano e di aver contribuito alla sua mancata cattura a Mezzojuso il 31 ottobre 1995.

Ebbene per il giudice, le decisioni prese quel giorno dai due potrebbero avere anche un'altra lettura, diversa dall'impianto accusatorio ed essere invero riconducibile al metodo del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, di cui il prefetto Mori faceva parte a piano titolo della squadra creata proprio da Dalla Chiesa ed essere quindi«”riconducibili alla scelta attendista (così come per la lotta e alla sconfitta del terrorismo ndr)” per non compromettere l'arresto del boss con "attività investigative dirette che avrebbero potuto allarmare i destinatari ove scoperte”.

Nessuna prova, dunque, delle reali intenzioni dei militari” (di favorire Provenzano ndr), malgrado l’accusa abbia più volte insistito che lo stesso Mori si era reso responsabile in precedenza di “analoghe condotte favoreggiatrici nei confronti di altri esponenti di primo piano di Cosa nostra”. Tutte condotte assolte per ben quattro volte.

Anzi a supporto della totale mancanza di prove, il presidente Salvatore Vitale, scrive “a sostegno dell’assoluzione, poi, non solo la puntigliosa analisi delle condotte dei due uomini, ma anche la ricerca di un movente, che finisce per dare esiti negativi. Soprattutto dopo che l'accusa ha deciso di rinunciare a contestare ai due vertici dei carabinieri l’aggravante di aver favorito l’impunità di Provenzano nell’ambito della presunta trattativa Stato-mafia.

In questo modo continua il giudice, "il procuratore generale (il dottor Roberto Scarpinato ndr) ha implicitamente riconosciuto che il compendio probatorio acquisito al presente giudizio è insufficiente a dimostrare la sussistenza della suddetta trattativa”. Un boomerang per i magistrati. Visto che la tesi della pubblica accusa si snodata proprio intorno al movente, che risulta una roccia di argilla pronta a sgretolarsi in qualsiasi momento per “fornire una prova rigorosa e incontestabili dei motivi” che avrebbero indotto i due ex ufficiali dell'Arma nell'aiutare il boss corleonese. Il “ventaglio di moventi”, su cui aveva insistito più volte, come un punto di forza del teorema accusatorio il procuratore generale, secondo il giudice sono invece “mere ipotesi alternative tra di loro”.

E ancora, nelle motivazioni si legge che “il Pg ha implicitamente riconosciuto che il compendio probatorio è insufficiente a dimostrare, con il requisito di certezza del processo penale, la sussistenza della suddetta trattativa e quindi delle relative aggravanti così sostanzialmente condividendo le conclusioni cui è giunto sul punto il Tribunale con la sentenza impugnata” e che “tuttavia, siffatti moventi, lungi dall’essere suffragati dalle prove rigorose che sarebbero state necessarie in questa sede, si risolvono in mere ipotesi”. Ipotesi dunque! E con le ipotesi non si dovrebbero istruire i processi, come ha ricordato a Panorama.it, Beniamino Migliucci, presidente dell'Ucpi.

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Anna Germoni