nozze e divorzio
ANSA / MARTINA CRISTOFANI
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La rivoluzione del divorzio: ecco come funziona in Europa

Dopo la sentenza della Cassazione il criterio italiano si "avvicinerà" a quello adottato nel resto d'Europa

 “In Europa gli obblighi di mantenimento successivi al divorzio sono abbastanza diversificati. Uno di questi è, e forse si può definitivamente dire 'era', certamente quello fondato sul principio di solidarietà post-coniugale, adottato in Italia da dottrina e giurisprudenza, all’idea di 'autoresponsabilità'”.

Commenta così la sentenza della Cassazione che modifica il criterio per l’assegno all’ex in base all’autosufficienza e non più al tenore di vita, l’avvocato Tina Caforio, associata dello Studio Legale Martinez&Novebaci di Milano. 

Una decisione che coinvolgerà, d’ora in poi, anche chi si legherà con le unioni civili.    

“In Italia si faceva fatica ad abbandonare questo orientamento, tant’è che la normativa vigente costituiva un unicum nel panorama delle legislazioni nazionali in materia di conseguenze economiche del divorzio, al punto che il tribunale di Firenze - con ordinanza del 2013 - aveva criticato la concezione criptoindissolubilista del matrimonio, tipica del nostro ordinamento, definendola anacronistica”.

Addio solidarietà
“La sentenza della Corte di Cassazione pronunciata ieri - prosegue l’esperta matrimonialista - sembra aver accertato l’esigenza di dover definitivamente vedere tramontato il concetto “di solidarietà post-coniugale”, come già avvenuto negli ordinamenti francesi e tedeschi e del Nord Europa”.

Come funziona nell’Unione europea
“La Commission on European Family Law aveva quindi elaborato Principi volti ad offrire una linea guida ai legislatori nazionali con l’obiettivo di indirizzare i vari ordinamenti verso un modello armonizzato in tema di diritto di famiglia.

In particolare la Commissione ha enunciato la regola di carattere generale in base alla quale “dopo il divorzio ciascun coniuge provvede ai propri bisogni” , derivando da ciò che dopo il matrimonio, gli unici legami a rimanere in vita sono quelli che riguardano i figli.  La Commissione ha anche chiarito - continua Tina Caforio - che “L’attribuzione del mantenimento dopo il divorzio presuppone che il coniuge richiedente non abbia mezzi adeguati per fare fronte ai propri ‘bisogni’ e che il coniuge obbligato abbia la capacità di soddisfare tali bisogni”, cui si era già uniformato nel 1987, il nostro articolo 5, sesto comma della legge 898 del 1970".

Non solo prosegue il legale: "La straordinarietà del mantenimento tra gli ex coniugi è confermata dal prinicipio 2.8 secondo cui “L’autorità competente attribuisce il mantenimento per un periodo di tempo limitato, ma eccezionalmente può attribuirlo senza limiti temporali”. Gli interventi legislativi nazionali hanno dovuto seguire tali indirizzi, adeguandosi all’orientamento negli ultimi anni.”

Un confronto con la Germania
“In Germania, prima di allora, qualsiasi differenza di reddito conduceva di fatto al riconoscimento del mantenimento, come in Italia. La legge di riforma entrata in vigore il 1 gennaio 2008, ha modificato lo stato delle cose: il mantenimento dell’ex coniuge è previsto solo in specifiche circostanze nelle quali vi sia un insuperabile stato di “bisogno” della persona, per ragioni di età, malattia o altre insuperabili difficoltà; inoltre l’obbligo di mantenimento è, comunque, limitato nel tempo, quale aiuto per l’ex coniuge in una fase di transizione, il quale è comunque tenuto ad di attivarsi per cercare un’occupazione lavorativa di livello non necessariamente corrispondente allo “stato” conseguito con il matrimonio, senza che si possa maturare una sorta di garanzia alla conservazione del tenore di vita matrimoniale”.

Cosa accade in Francia
“Stesso dicasi in Francia, il cui art. 276 code civil dispone che il giudice possa imporre all’ex coniuge di versare una rendita vitalizia “a titolo eccezionale”- conclude il legale Caforio -  quando per l’età o lo stato di salute l’altro non sia in grado di provvedere ai propri “bisogni”.

In ogni caso con espresso riferimento alla liquidazione dei beni comuni e il regolamento dei rispettivi interessi economici, gli ex coniugi, in caso di mancato accordo nel corso del giudizio, hanno ancora un anno di tempo dalla pronuncia del divorzio per raggiungere un regolamento consensuale, in mancanza del quale decide il giudice sulla base di un progetto di liquidazione predisposto da un notaio”.


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Nadia Francalacci