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Apologia del fascismo, dalla legge Scelba al ddl Fiano

Quando si parla di reato, in cosa consistono le pene e cosa significa introdurre il "reato di propaganda" di cui si discute al Senato

Ancora nel 2017 sembra necessario dover ricordare ai nostalgici di Mussolini cosa prevedono la legge e la Costituzione italiana. Ed è forse opportuno elencare quali sono i limiti che, se superati, fanno incorrere nel reato di apologia del fascismo previsto dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, conosciuta come Legge Scelba, oltre che dalla legge approvata il 25 giugno 1993, n.205 nota come Legge Mancino, rimassa in discussione, passata alla Camera e in attesa di approvazione al Senato dal 12 settembre 2017. 

La Legge Scelba

La norma non si riferisce alle sole riorganizzazioni, ma punisce tutti i comportamenti che esaltano il fascismo. Secondo la Legge Scelba, modificata nel 1975 con l’innalzamento della pena fino a tre anni, “si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando un’associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività all'esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista”.

La legge Mancino

La cosiddetta Legge Mancino (25 giugno 1993, n. 205) è una norma della Repubblica che sanziona e condanna gesti, azioni e slogan legati all'ideologia nazifascista che possono portare all'incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali.

Le pene variano: fino a un anno e sei mesi di reclusione o multa fino a 6mila euro se la persona “propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o  istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. Da sei mesi a quattro anni di reclusione se la persona “incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.

L’art. 2 inoltre è chiaro: "chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi... è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila."

Il caso dello stabilimento di Punta Canna

A Chioggia, in uno stabilimento balneare del Lido di Punta Canna, le decine di simboli e frasi fasciste con evidenti richiami al regime da parte del proprietario di ombrelloni e lettini, riportano indietro nel tempo: a una parte della storia, non solo italiana, che speravamo aver superato.

Come era facile prevedere, lo stabilimento che inneggia al fascismo ha sollevato un polverone. Il prefetto di Venezia ha scritto un'ordinanza "per l'immediata rimozione di ogni riferimento al fascismo contenuto in cartelli, manifesti e scritte" che ha notificato al gestore dello stabilimento balneare intimandogli "di astenersi dall'ulteriore diffusione di messaggi contro la democrazia" provvedendo a inviargli la Digos per "accertamenti".

La proposta Fiano: reato di propaganda

Il caso ha voluto che la questione di Chioggia coincidesse proprio con l’approdo alla Camera della discussione generale sulla proposta di legge presentata da Emanuele Fiano (Pd) che introduce nel codice penale il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. Un'estensione dell’articolo 293 bis, finalizzato a punire “chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco”.

La bocciatura da parte del M5S

A Luglio, contrario alla proposta Pd era il movimento di Beppe Grillo, che in commissione Affari costituzionali ha dato parere negativo al testo, definendolo "liberticida". Con queste parole i Cinque stelle, in un parere depositato in commissione alla Camera, hanno bocciato la proposta di legge. La motivazione? In questo modo vengono punite "anche condotte meramente elogiative, o estemporanee che, pur non essendo volte alla riorganizzazione del disciolto partito fascista, siano chiara espressione della retorica di tale regime, o di quello nazionalsocialista tedesco". E invece, sostengono i Cinque stelle, "la Cassazione ha confermato che l'idoneità lesiva della condotta viene in rilievo solo in quanto realizzata nel corso di pubbliche riunioni o manifestazioni, non anche in un ambito privato e ciò ha correttamente determinato, ad esempio sulla punibilità 'saluto romano', pronunciamenti da parte dei giudici di merito con sentenze di senso diverso a seconda dei casi, senza arbitrari automatismi".

La risposta di Renzi

Immediata la reazione del segretario dem Matteo Renzi che sostiene su Twitter: ”Liberticida era il fascismo non la legge sull'apologia del fascismo. Bisogna dirlo al M5s: era il fascismo liberticida. Almeno la storia!"

Dopo il sì della Camera, la proposta di legge va al Senato

Sì dell'Aula della Camera al ddl Fiano che inserisce nel codice penale il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. Il testo, approvato a Montecitorio con 261 sì, 122 no e 15 astenuti, passa al Senato.

(Questo post è stato scritto il 10 luglio 2017 e aggiornato il 12 settembre 2017)

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Chiara Degl'Innocenti