Fecondazione: novità dalla Corte Costituzionale
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Fecondazione: novità dalla Corte Costituzionale

Per i giudici è finita l'era della ‘fecondazione vietata’. Al contrario, deve intendersi come tecnica finalizzata ‘alla tutela della vita’

Dopo dieci anni dall’entrata in vigore della controversa “Legge 40” e dopo decine di correttivi al testo originario apportati dalla Giurisprudenza, la Corte Costituzionale (con la sentenza n. 162/2014) è nuovamente intervenuta  sulla L. 40/2004 dichiarando l’illegittimità del divieto di fecondazione ‘eterologa’, ossia quella tecnica di procreazione medicalmente assistita (PMA) eseguita mediante la donazione di gameti da parte di un soggetto esterno alla coppia.

L’importanza ‘storica’ della pronuncia consiste nell’aver finalmente sancito la portata costituzionale del diritto alla libertà procreativa, riconoscendo il valore dell’autodeterminazione della coppia in ordine alla scelta sulla filiazione, conformemente a quanto riconosciuto sia dalla nostra Costituzione che dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che prevede il generale divieto di ingerenza pubblica nella vita privata e familiare.

La sentenza sembrava aver dato il via libera alle oltre 9.000 coppie in attesa di eterologa: la Regione Toscana adottava la prima delibera di regolamentazione ed i primi centri per la fecondazione assistita si erano già messi al lavoro sul nuovo fronte, divulgando felicemente l’annuncio dei primi test di gravidanza risultati positivi grazie alla donazione di gameti.

L’entusiasmo per l’ottenimento di quella che è stata battezzata come una ‘grande conquista civile’, però, è durato poco: l’arrivo dei NAS alla clinica del Prof. Antinori, il sequestro delle cartelle cliniche delle coppie sottoposte ad eterologa e lo STOP del Ministero della Salute hanno di fatto bloccato l’esecuzione di tale metodo di fecondazione e riaperto il dibattito sulla ILLICEITA’ di tale tecnica.

Secondo il Ministero, infatti, la pronuncia della Consulta creerebbe un ‘vuoto normativo’ ed un pericoloso rischio di strumentalizzazione; per tale motivo, il Ministro Lorenzin, nella sua audizione alla Camera dello scorso 29 Luglio, ha annunciato la presentazione a breve di un decreto legge per la regolamentazione dell’eterologa, secondo alcune ‘linee guida’ già definite:

- la fissazione di un limite massimo di età: 35 anni per le donatrici e 40 anni per i donatori.

- la possibilità espressa della c.d. “doppia donazione eterologa” in caso di sterilità di entrambi i membri della coppia;

- l’introduzione di un limite massimo di 10 nuovi nati per ciascun donatore, unito a un meccanismo che renda minimo il rischio di incontro involontario tra consanguinei;

- l’inserimento della PMA eterologa nei livelli essenziali di assistenza e l’accesso  nei centri pubblici mediante uno stanziamento di fondi.

Immediata la protesta di chi ritiene INUTILE e OSTRUZIONISTICO il ricorso al decreto legge (strumento, peraltro, che - nonostante il suo abuso – sarebbe riservato alla legislazione d’urgenza).

La sentenza emanata lo scorso 9 aprile dalla Corte Costituzionale, infatti, ha preso espressamente posizione sull’argomento, sancendo che l’abolizione del divieto non crea alcun vuoto normativo, stante la vigenza delle altre norme della L. 40 non toccate dalla pronuncia di incostituzionalità e l’avvenuto recepimento della direttiva 2004/23 CE “sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane”, che ha stabilito, rispettivamente, i principi riguardanti le donazioni di cellule, le modalità con cui prestare il consenso informato da parte del donatore, l'anonimato del donatore e del ricevente e le modalità di selezione del donatore.

Tanto è stato riportato anche nel “Manifesto dei Giuristi per l’immediata attuazione ed il pieno rispetto della sentenza n. 162 della Corte Costituzionale”, promosso da Stefano Rodotà e dall’Associazione Luca Coscioni, a cui hanno rapidamente aderito centinaia di firmatari, in cui si legge: Non essendovi ostacoli quindi dovuti ad assenza di norme specifiche per il ripristino della tecnica con donazione di gameti, i centri di Procreazione Medicalmente Assistita potranno immediatamente riprendere l’applicazione delle tecniche eterologhe. Tutto ciò a conferma che sotto i profili scientifici, le normative recepite sulla tracciabilità e sicurezza di cellule e gameti (2004/23/CE e ss- DLGS 191 e ss) colmano pienamente la parte tecnica per l’applicazione di tecniche con donazione di gameti.  

Alla luce di tali rilievi, l'auspicio é che "la tutela alla vita" abbia finalmente inizio senza ulteriori ostruzionismi.

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Daniela Missaglia

Avvocato matrimonialista e cassazionista, è specializzata in Diritto di famiglia e in Diritto della persona. Grazie alla sua pluridecennale esperienza è spesso ospite in trasmissioni televisive sulle reti Rai e Mediaset. Per i suoi pareri legali interviene anche su giornali e network radiofonici. Info: https://www.missagliadevellis.com/daniela-missaglia

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