Ballarò: fatti, chiarezza e propaganda
News

Ballarò: fatti, chiarezza e propaganda

Discussione tra il direttore di Panorama, Giorgio Mulé ed il conduttore di Ballarò, Giovanni Floris, sui processi a Berlusconi. Ecco, stando alle carte, come stanno le cose

Disinformare è senz’altro facile. E la consegna simbolica di un “pizzino”, quando ormai la puntata è finita e non c’è spazio per le repliche, è forse il simbolo più azzeccato dell’aria che tira nei talk show nostrani.

Ieri a Ballarò il direttore di Panorama, Giorgio Mulé ha provato ad articolare un ragionamento sulla condanna definitiva che la sezione feriale della Cassazione (quella presieduta dall’ormai famigerato giudice Antonio Esposito), ha emesso nei confronti di Silvio Berlusconi. A un certo punto Mulé spiega (guarda qui il filmato) :

“Ci sono due sentenze della Cassazione che hanno prosciolto Berlusconi per il medesimo reato. La stessa prova, la cosiddetta lettera confessione, è stata giudicata in modo diametralmente opposto dai giudici secondo i quali Berlusconi non era socio occulto di Agrama. Se vi piace quella Cassazione (presieduta da Esposito,ndr), vi deve piacere anche questa Cassazione”.

Il conduttore Giovanni Floris controbatte repentinamente: “Non è vero, non stanno così le cose”. Raggiunto da un formidabile “pizzino” a trenta secondi dal termine della puntata Floris legge solennemente quanto segue: “Il processo Mediaset produce altre due inchieste sempre per frode fiscale, ma riferite ad anni diversi. A Roma e a Milano interviene la prescrizione”. Chi ha ragione?

Mule-a-Ballaro_emb4.png

Partiamo dai fatti. Il 18 giugno 2012 la seconda sezione penale della Cassazione conferma la sentenza di proscioglimento emessa dal gup di Milano nell’ottobre 2011. Il reato è identico: frode fiscale, ma, come dichiara lo stesso Floris, è riferito ad annualità diverse dal processo Mediaset. Secondo Floris però Berlusconi sarebbe stato miracolato dalla prescrizione. A ben vedere le cose non stanno così.

Il gup di Milano ha rinviato a giudizio Piersilvio Berlusconi, Fedele Confalonieri, Frank Agrama e alcuni dirigenti Mediaset. Nel caso di Silvio Berlusconi, si legge a pag. 3 della pronuncia della Cassazione: “Il gup operava una netta distinzione tra la posizione dei predetti imputati e quella di Silvio Berlusconi, per il quale emetteva sentenza di non luogo a procedere; al riguardo osserva […] che l’esame delle fonti di prova indicate dal pm a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio non consentiva di individuare alcun concreto elemento probatorio da cui poteva evincersi una partecipazione materiale o anche solo morale di Silvio Berlusconi ai reati contestati nel presente procedimento”; si aggiunge: “fermo restando il rinvio a giudizio per gli altri imputati, sia pure con la prescrizione dei reati di appropriazione indebita commessi sino al 27.02.2004, non risultava utile procedere al dibattimento nei confronti di Silvio Berlusconi, non reputandosi gli elementi prospettati nella richiesta di rinvio a giudizio suscettibili di un’evoluzione favorevole alla tesi accusatoria”.

In altre parole, è intervenuta una prescrizione parziale che riguarda soltanto il reato di appropriazione indebita, mentre per i capi di imputazione rimanenti, il giudice ambrosiano ritiene che sia comunque inutile andare a giudizio perché le accuse non reggono. E’ così che Berlusconi viene prosciolto. 

C’è poi la sentenza del filone romano Mediatrade. Anche qui, secondo Floris, Berlusconi non sarebbe stato scagionato dalle accuse, ma miracolato dalla prescrizione. Come stanno le cose?

Prendiamo la sentenza di non luogo a procedere emanata dalla terza sezione penale della Cassazione il 6 marzo 2013. Il pm ha impugnato la sentenza di proscioglimento emanata dal gup di Roma il 27 giugno 2012. A pag. 9 della decisione della Cassazione si legge che la prescrizione parziale del reato contestato è intervenuta “con riferimento alle fatture emesse sino al 27/12/2004”, mentre per le fatture emesse successivamente a quella data il gup ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere per “insussistenza del fatto”.

Quanto poi ai giudizi opposti che i giudici hanno espresso sulle medesime fonti di prova e in relazione allo stesso reato (frode fiscale), ecco a che cosa si riferisce Mulé (nei pochi minuti concessi da uno sbrigativo Floris).

Da una parte c’è la cosiddetta “lettera confessione” che Agrama indirizza all’avvocato Aldo Bonomo, all’epoca presidente Fininvest, e ad Alfredo Messina, direttore di Fininvest. Nella missiva l’imprenditore insiste per avere una lettera di intenti di Mediaset che gli garantisca un fatturato annuo di almeno 40 milioni di dollari. Per i giudici della condanna, questa epistola sarebbe la prova regina del “pactum sceleris” tra Berlusconi e Agrama. “E’ evidente – si legge nella sentenza Esposito – che questa lettera confessione costituisce la migliore dimostrazione che la difesa dell’imputato si è riferita a un rapporto teorico, ben diverso da quello reale”.

Il gup di Milano invece la mette così: “Se all’epoca cui sono riferibili le lettere esaminate il rapporto tra i predetti imputati fosse stato realmente atteggiato nei termini di una società occulta o di fatto, non si comprende logicamente perché Agrama dovesse insistere ripetutamente, e in forma scritta, con la dirigenza Mediaset per ottenere che i rapporti commerciali con le sue società proseguissero come prima […].  Sarebbe bastato all’Agrama rivolgersi al proprio socio occulto, Silvio Berlusconi, per ottenere quanto richiesto, nell’asserito interesse comune di entrambi”.

C’è poi la spinosa questione dei cosiddetti “poteri gestori di fatto” che Berlusconi avrebbe esercitato sulla società di Milano2 pur non ricoprendo più incarichi formali dal ’94. Da una parte, la sezione Esposito statuisce “la pacifica diretta riferibilità a Berlusconi della ideazione, creazione e sviluppo” del sistema di frode poiché “la qualità di Berlusconi di azionista di maggioranza e dominus indiscusso del gruppo gli consentiva pacificamente qualsiasi possibilità di intervento, anche in mancanza di poteri gestori formali”. Stando al gup di Milano, invece, non esiste “alcun concreto elemento probatorio da cui possa evincersi una partecipazione materiale o anche soltanto morale di Silvio Berlusconi ai reati per cui si procede”. Il gup ambrosiano esclude eventuali “poteri di fatto” in capo a Berlusconi, “anche sotto forma di semplici direttive”. A differenza della sezione Esposito che fa di Berlusconiil supremo ideatore della frode, la seconda sezione della Cassazione conferma il proscioglimento in Mediatrade precisando che il gup ambrosiano ha disposto il rinvio a giudizio per gli imputati titolari di cariche sociali o dirigenziali, “escludendo dal rinvio a giudizio Silvio Berlusconi per il quale, dopo la cessazione delle cariche societarie, non emergevano condotte concludenti ai fini di un concorso nei reati addebitati, neppure sotto il profilo della gestione di fatto”. “Non emergono – statuisce la seconda sezione - comportamenti diretti o indiretti di Silvio Berlusconi nell’ambito del cosiddettosistema di frode”. 

I più letti

avatar-icon

Annalisa Chirico

Annalisa Chirico è nata nel 1986. Scrive per Panorama e cura il blog Politicamente scorretta. Ha scritto per le pagine politiche de "Il Giornale". Ha pubblicato "Segreto di Stato – Il caso Nicolò Pollari" (Mondadori, pref. Edward Luttwak, 2013) e "Condannati Preventivi" (Rubbettino, pref. Vittorio Feltri, 2012), pamphlet denuncia contro l’abuso della carcerazione preventiva in Italia. E' dottoranda in Political Theory a alla Luiss Guido Carli di Roma, dove ha conseguito un master in European Studies. Negli ultimi anni si è dedicata, anche per mezzo della scrittura, alla battaglia per una giustizia giusta, contro gli eccessi del sistema carcerario, a favore di un femminismo libertario e moderno.

Read More