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Affido e adozione: cosa cambia in 4 punti

La legge sulla "continuità affettiva" approvata stabilisce una corsia preferenziale di adozione per le famiglie affidatarie

Le famiglie affidatarie di minori godranno di una "corsia preferenziale" per poterli adottare. Lo  prevede la legge sul diritto alla continuità affettiva dei  minori in affido familiare, definitivamente approvata dall'Aula della Camera con una larghissima maggioranza: solo due sono stati infatti i voti contrari.

Soddisfatto il ministro della Giustizia Andrea Orlando. "In una fase in cui aumentano le distanze tra le forze politiche, leggi come questa avvicinano i cittadini alla politica. "Abbiamo infranto la barriera che separa molti bimbi dalla loro affettività. Questa legge - ha concluso - è un primo passo, ed è importante che lo abbiamo fatto tutti insieme". Ma ecco cosa prevede, punto per punto, nelle prossime slide. 

1 - La corsia preferenziale

La legge rivoluziona la disciplina sugli affidi. Se finora era espressamente vietato alle famiglie di adottare il minore che hanno preso in affido, ora le cose cambiano radicalmente: se viene  accertata l'impossibilità di recuperare il rapporto con la famiglia d'origine, il tribunale dei minorenni, nel decidere  sull'adozione del minore, deve tenere conto dei legami affettivi e del rapporto consolidatosi tra il minore e la famiglia  affidataria.

La "corsia preferenziale" opererà soltanto quando la famiglia affidataria soddisfi tutti i requisiti per l'adozione previsti dalla legge del 1983 (stabile rapporto di coppia, idoneità all'adozione e differenza d'età con l'adottato) e quando con l'affidamento si sia creato un rapporto "stabile e duraturo" con il minore.    

2 - La continuità delle relazioni affettive

Il diritto del minore alla continuità affettiva viene tutelato anche se il minore fa ritorno nella famiglia di origine, o viene adottato da una famiglia diversa da quella affidataria o se viene dato in affidamento ad altra famiglia: la legge prevede infatti che debba essere sempre tutelata la continuità delle  relazioni affettive consolidatesi con la famiglia affidataria. In sostanza la relazione che si è creata tra famiglia affidataria e minore non dovrà essere interrotta e la coppia affidataria avrà diritto a vedere regolarmente il bambino o la bambina con cui hanno vissuto.    

3 - Ragazzi più grandi

Per i ragazzi più grandi, quelli sopra i 12 anni, la legge prevede che siano ascoltati dal giudice che deve decidere tra ritorno alla famiglia di origine,  adozione o nuovo affidamento.   

4 - I casi particolari

L'articolo 4, infine, riguarda una delle ipotesi di "adozione in casi particolari": quella dell'orfano di padre e di madre che potrà essere adottato da persone a lui legate da un vincolo di parentela (fino al sesto grado) o da rapporto "stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori". In tal caso, l'adozione è consentita anche alle coppie di fatto e al single; se però l'adottante è coniugato e non separato, l'adozione deve essere richiesta da entrambi i coniugi.     

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Redazione