Mafia e voto di scambio: che cosa non va nell'art. 416 ter
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Mafia e voto di scambio: che cosa non va nell'art. 416 ter

In Parlamento ci si torna ad accapigliare su un testo modificato, dal quale salta la parola "consapevolmente" e che amplia l'area grigia dello scambio. Ma così basta l'accusa di un pentito, anche farlocco, per rovinare un indagato

Un avverbio, a volte, diventa un confine invalicabile (e da non valicare). In questo caso l'avverbio è «consapevolmente»: il 16 luglio 2013 i deputati del Pd e delll'allora Pdl, più i loro colleghi centristi, avevano concordemente votato una riforma del codice penale che introduceva l'articolo 416 ter, teso a reprimere il reato di «voto di scambio mafioso». Così recitava il testo approvato a larga maggioranza dalla Camera: «Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416 bis (quelle che descrivono l'associazione mafiosa, ndr) in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da 4 a 10 anni». 

Lo scorso gennaio il Senato ha licenziato un testo parzialmente difforme, votato dal Pd e dal Nuovo centrodestra anche grazie alle pressioni del Movimento 5 stelle e di Sinistra, ecologia e libertà. Ecco il nuovo articolo: «Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis (sempre l'associazione mafiosa, ndr) in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis (cioè fino a 12 anni, ndr). La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».

Ora la questione torna alla Camera. Ed è battaglia. Perché Forza Italia e l'Unione delle camere penali criticano con forza lo scivolamento operato al Senato e chiedono di tornare alla formulazione originaria. È evidente, del resto, che il nuovo testo comporta rischi per le garanzie basilari del diritto. Una cosa, infatti, è cercare le prove di uno scambio tra il mafioso e il politico corrotto, che «consapevolmente» va in cerca di voti; un'altra cosa è accontentarsi della parola di un qualsiasi pentito che si metta ad accusare tizio o caio di avere accettato la sua profferta di preferenze elettorali governate dalle organizzazioni mafiose.

L'art. 416 ter uscito dal Senato, inoltre, apre la porta a molti altri possibili fraintendimenti. Perché, se è giusto colpire con severità il politico che compra voti mafiosi con «denaro o altra utilità» (come prevedeva l'iniziale formulazione), diventa molto vaga l'area grigia disegnata dal nuovo testo. Le forme della contropartita offerta all'appoggio elettorale sono generiche al punto di estendersi a qualsiasi forma di compiacenza dell'interlocutore criminale: la «disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa». Insomma, basta che un pentito parli di un atteggiamento di «messa a disposizione» e l'indagato è certo.

Sulla questione, vedrete, presto ripartirà la propaganda dei professionisti dell'antimafia verbale: quelli che a parole esibiscono grande combattività, ma in realtà non vogliono capire che i mafiosi veri temono ben altro che le accuse di concorso esterno in associazione mafiosa, e che tutto sommato (come pure ha più volte cercato di spiegare un magistrato attento e competente come Nicola Gratteri, procuratore aggiunto di Reggio Calabria) non sono particolarmente spaventati nemmeno dal 416 bis, ma semmai temono l'accusa e i processi che si incardinano su fattispecie più concrete come l'omicidio, il riciclaggio, il traffico di droga... 

Il reato di «associazione mafiosa», il 416 bis, fu introdotto nel 1982. Ma dalla fine degli anni Ottanta «l’associazione esterna» è diventata una consuetudine nei processi e una specie d’intoccabile reliquia, proprio perché è ricordata come un'invenzione di Giovanni Falcone. Ed è vero: fu proprio Falcone, nel rinvio a giudizio del maxiprocesso ter del 1987, a sottolineare la necessità di una figura giuridica capace di reprimere le condotte che definiva «fiancheggiamento, collusione, contiguità». È in base a quella logica che, dall’unione tra gli articoli 416 bis e 110 del codice penale (concorso nel reato), si è affermato il «concorso esterno in associazione mafiosa».

Ma poi intervenne la riforma del codice di procedura penale. Si stabilirono regole diverse per la formazione della prova. Ed ecco che nel 1992, pochi mesi prima di morire, lo stesso Falcone aveva idee molto precise su quello che sarebbe stato giusto fare per reprimere davvero Cosa nostra: «Col nuovo codice di procedura» scriveva Falcone «non si potrà ancora a lungo continuare a punire il vecchio delitto di associazione (mafiosa, ndr) in quanto tale, ma bisognerà orientarsi verso la ricerca della prova dei reati specifici (cioè omicidi, riciclaggi, estorsioni, ndr). Con la nuova procedura, infatti, la prova deve essere formata nel corso del pubblico dibattimento. Il che rende estremamente difficile, in mancanza di concreti elementi di colpevolezza per i delitti specifici, la dimostrazione dell’appartenenza di un soggetto a un’organizzazione criminosa (…). C’è il rischio, con il nuovo rito, che non si riesca a provare nemmeno l’esistenza di Cosa nostra!».

Il punto è che molti pubblici ministeri, esattamente come i tanti esponenti dell'antimafia verbale, sembrano curarsi poco dei risultati giudiziari del loro lavoro, per trarre invece grande sfarzo dall'accusa fine a se stessa: quella si nutre dell'indeterminatezza dei reati e delle accuse, magari basate su un pentito farlocco, meglio ancora se attribuite a un politico sgradito. Per costoro, l'importante non è la condanna, ma fare notizia sui giornali.  

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Maurizio Tortorella

Maurizio Tortorella è vicedirettore del settimanale Panorama. Da inviato speciale, a partire dai primi anni Novanta ha seguito tutte le grandi inchieste di Mani pulite e i principali processi che ne sono derivati. Ha iniziato nel 1981 al Sole 24 Ore. È stato anche caporedattore centrale del settimanale Mondo Economico e del mensile Fortune Italia, nonché condirettore del settimanale Panorama Economy. Ha pubblicato L’ultimo dei Gucci, con Angelo Pergolini (Marco Tropea Editore, 1997, Mondadori, 2005), Rapita dalla Giustizia, con Angela Lucanto e Caterina Guarneri (Rizzoli, 2009), e La Gogna: come i processi mediatici hanno ucciso il garantismo in Italia (Boroli editore, 2011). Il suo accounto twitter è @mautortorella

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