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Economia

Tasse e prostituzione, la sentenza (sbagliata) della Corte Costituzionale

Per la Consulta anche le escort (libere e consenzienti) sarebbero "schiave" ed "obbligate". Cosa dice la legge

Con la sentenza n. 141/2019, di pochi giorni fa, la Corte Costituzionale si è occupata di prostituzione affermando che chi svolge il mestiere più antico del mondo, non lo fa mai per scelta veramente libera. Secondo la Consulta, anche quando si tratta di escort di lusso che intraprendono questa attività senza alcuna costrizione, alla base della loro scelta vi sarebbero stati di bisogno e fattori condizionanti di natura economica e sociale.

La questione è stata sollevata rispetto a due figure di reato: il favoreggiamento della prostituzione e il reclutamento, nel corso del giudizio sul caso delle escort che partecipavano alle celebri “cene eleganti” dell’ex Premier Berlusconi. Secondo la Corte d’Appello di Bari, che ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale, le norme non tengono conto del fatto che dal dopoguerra ad oggi le cose sono molto cambiate: sono molte le “escort” che decidono liberamente di svolgere questa attività senza alcuna costrizione e persino a livello europeo ormai a questo tipo di attività è riconosciuta la dignità di un’attività economica, lecita a tutti gli effetti, sicchè quest’attività liberamente svolta dalle escort è espressione della libertà sessuale e di impresa, costituzionalmente tutelate. Per i giudici baresi quindi, si rischia di comprimere queste libertà fondamentali, anche perché non è chiara la delimitazione delle condotte punibili.

La Consulta però non è d’accordo e, anche se ammette che quella delle escort per il diritto europeo si configura come un’attività economica di scambio di servizi e che secondo la giurisprudenza italiana sarebbe persino soggetta ad imposizione fiscale, quella della prostituzione, resterebbe un’attività contraria all’ordine pubblico e il rapporto che lega il cliente alla prostituta darebbe luogo ad un accordo nullo per illiceità della causa che comporta l’impossibilità di ottenere l’esecuzione per giudiziale delle prestazioni, per ambo le parti. L’assioma centrale di questa affermazione sta proprio nella tesi che la scelta di svolgere questa attività non sarebbe mai effettivamente libera, perché condizionata da situazioni di bisogno economico.
Leggendo la sentenza, tuttavia, viene da pensare che questi supremi giudici, abituati a discutere di principi astratti, abbiano enormi difficoltà a leggere la realtà.

Sembra che sfugga il fatto che da decenni le lucciole oggi sono organizzate in associazioni per rivendicare il loro ruolo, l’autodeterminazione sul piano giuridico ed un adeguato riconoscimento sociale; che in molti ordinamenti europei, moderni e democratici, è riconosciuto lo status professionale di sex worker; che in Italia vi sono escort che addirittura si battono per affermare il loro diritto di svolgere apertamente questa attività e pagare regolarmente tasse e contributi (come nel caso della trans Efe Bal).

È incredibile che si possa negare ancor oggi che, accanto ai fenomeni criminali di costrizione e sfruttamento (giustamente perseguiti), esista anche un mondo fatto di persone che si determinano a svolgere un’attività che certamente comporta delicate implicazioni sociali e morali, ma lo fa in piena consapevolezza e libertà. Non meno liberamente di quanto molte persone iperqualificate, accettano per necessità di svolgere lavori dequalificanti, sottopagati e con livelli di tutela minimi. Insomma, perché sarebbe più libera e meno degradante la scelta di un ingegnere che, non trovando lavoro, si mette a fare il rider per le consegne a domicilio?

Ed ecco la parte ipocrita: finchè si tratta di fornire il riconoscimento di diritti o l’accesso a servizi pubblici, siano essi di tutela giuridica o assistenziale, si prendono le distanze e si qualifica l’attività come immorale, contraria all’ordine pubblico e così via. Quando si tratta di incassare gabelle, ci si ricorda che è pur sempre un’attività economica e come tale soggetta ad imposizione fiscale.
Ma chi esercita questo mestiere è effettivamente tenuto a pagare le tasse? La questione è tutt’altro che scontata.
Nel tempo la giurisprudenza ha manifestato opposti orientamenti.

Ad esempio, la CTP di Milano, con la n. 272/2005, ha affermato che i redditi da meretricio non rientrano in alcuna delle categorie reddituali previste del TUIR, e che il corrispettivo della prestazione sessuale ha un connotato di natura sostanzialmente risarcitoria, e quindi non tassabile. La Cassazione, però, si è orientata in senso opposto e ha affermato che l’attività di meretricio genererebbe “redditi diversi” (art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR) ed esattamente “redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente” oppure “dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere” (Cass. Sent. 4.11.2016, n. 22413; 27.7.2016, n. 15596; 13.5.2011, n. 10578; 1.10.2010, n. 20528).
Il presupposto del ragionamento è che vendere prestazioni sessuali per denaro non è attività di per sé illecita. In questo ragionamento, tuttavia, ci sono diverse falle.

Ragionando in termini puramente giuridici, occorre partire da un principio: i redditi tassabili sono solo quelli che la legge indica espressamente.
Ora, la Cassazione muove dal presupposto che i redditi da meretricio ricadrebbero tra i “redditi diversi” assimilabili a lavoro autonomo, quando l’attività non viene esercitata abitualmente; riconducibili alla “assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere” se abituale.
Dunque, se l’attività di meretricio viene svolta abitualmente, chiaramente siamo fuori dalla sfera dei redditi da lavoro autonomo non abituale.
Però è discutibile che essa possa generare proventi derivanti dall’assunzione di un obbligo di “fare, non fare o permettere” perché, presuppone un ingrediente essenziale: che alla base dell’introito ci sia l’assunzione un obbligo propriamente detto.

E qui casca l’asino: come ci ricorda anche la Corte Costituzionale nella sua sentenza, se mi accordo con una escort per ottenere una certa prestazione sessuale per una determinata somma, una volta che è stato “stipulato” questo contratto, poiché esso è nullo per illiceità dell’oggetto, la escort non è giuridicamente obbligata ad eseguirlo, quindi il cliente non può rivolgersi al giudice perché venga eseguito. Inoltre, se il cliente non paga spontaneamente, la escort non può rivolgersi al giudice per ottenere il pagamento della sua prestazione.

Il che non è quello che succede in una normale prestazione di servizi: se stipulo un contratto che implica un obbligo di fare, se la mia controparte assume l’impegno e non lo adempie, io posso chiedere al giudice che lo condanni ad eseguire quell’impegno (esecuzione in forma specifica).
Il fatto che si discuta di prestazioni sessuali cambia tutto. Lo afferma anche il Consiglio di Stato: “sebbene l'esercizio della prostituzione non costituisca di per sé reato, non costituisce comune fonte lecita di guadagno, in quanto contraria al buon costume e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo (art. 1343 e 2035 c.c.)” (C.St. 8474/2010). In generale, la giurisprudenza amministrativa, trattando il caso di rilascio, rinnovo o revoca del permesso di soggiorno, ha affermato più volte che il fatto di avere proventi certi, derivanti dall’esercizio del mestiere più antico del mondo non è titolo idoneo ad ottenere o mantenere un permesso di soggiorno perché è un’attività sostanzialmente illecita e contraria al buon costume.

Allora come la mettiamo? Quando si tratta di pagare le tasse l’attività di escort è considerata perfettamente lecita e quando si parla di permesso di soggiorno non lo è più?
Ora, se affermiamo che gli accordi con una escort non determinano obblighi giuridici di cui si può chiedere l’esecuzione o sono addirittura nulli, allora viene a mancare quell’ingrediente essenziale costituito dall’obbligo, di “fare, non fare o permettere” alla base della norma sui redditi diversi assimilabili a lavoro autonomo.
D’altro canto, in generale, come si fa a parlare di rapporto di lavoro autonomo, indipendentemente dalla sua natura abituale o occasionale, se questo non comporta l’insorgenza di obblighi tutelabili giudizialmente in ordine all’esecuzione delle prestazioni da ambo le parti?
Insomma, il ragionamento fa acqua da tutte le parti.

Tuttavia, basterebbe davvero poco per risolvere questo pasticcio giuridico: basterebbe stabilire normativamente che l’oggetto dell’attività di prostituzione (liberamente esercitata, beninteso) è lecito e legittimo.
Non dimentichiamo che esistono anche i principi europei in materia di libera prestazione di servizi. 
La Corte di Giustizia Europea con la sentenza 20.11.2001, in causa C-268/99, richiamata dalla stessa Corte Costituzionale, ha affermato apertamente che “la prostituzione costituisce una prestazione di servizi retribuita la quale rientra nella nozione di attività economiche”.
Il che vuol dire che ogni forma di limitazione sulle modalità di organizzazione di questa attività, che oggi potrebbe essere qualificata e punita come forma di favoreggiamento, potrebbe risultare in contrasto con i principi di libera prestazione dei trattati UE.
Sembra però, che il legislatore nostrano, piuttosto che affrontare un argomento così spinoso e pieno di implicazioni morali, politiche e religiose, preferisca lavarsene le mani e lasciare sbrogliare la matassa ai giudici, siano essi di merito o costituzionali.

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Luciano Quarta