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Professionisti, ecco chi non deve pagare l’Irap

Una sentenza della Cassazione stabilisce i limiti entro cui non si può parlare di reddito d’impresa e scatta l’esenzione dall’imposta

Ancora una volta, come accade ormai sempre più spesso, una decisione della Corte di Cassazione chiarisce aspetti quanto mai controversi del nostro fisco. Ci riferiamo alla sentenza n. 1662 del 2015, che interviene sull’esenzione dall’Irap a cui avrebbero diritto i liberi professionisti. Ricordiamo infatti che la tassa in questione è dovuta solo se un soggetto contribuente  è costituito in impresa ed è proprio sulla definizione di tale status che si gioca l’obbligo o meno di versamento. Nel caso specifico la vertenza era stata sollevata da un medico, convenzionato con il servizio sanitario nazionale, che faceva parte di un’associazione professionale che metteva a disposizione attrezzature e personale.

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Al soggetto in questione era stato chiesto il pagamento dell’Irap, in ragione del fatto che la struttura cui aderiva era stata considerata dal fisco a tutti gli effetti alla stregua di un’impresa. Ebbene, la Cassazione non solo ha dato ragione al professionista, ma ha anche posto una serie di paletti che serviranno a chiarire la posizione erariale di migliaia e migliaia di professionisti su cui pende la spada di Damocle dell’Irap. La Suprema Corte ha infatti innanzitutto rilevato che l’associazione alla quale il contribuente aderiva non prevedeva sostituzione fra gli associati nell’assistenza alla rispettiva clientela ed era di fatto finalizzata esclusivamente all’utilizzo comune di sedi, attrezzature mediche e personale amministrativo. Dunque ogni professionista restava del tutto indipendente e autonomo nella gestione dei propri rapporti lavorativi, evidenza che non può far parlare in nessun modo quindi di impresa nell’accezione legale del termine.

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I giudici supremi hanno quindi  certificato che la situazione presa in esame rappresenta “una forma di mera condivisione di servizi (e delle relative spese) fra soggetti ognuno dei quali svolge autonomamente la propria attività, trattenendone interamente il relativo reddito e senza alcuna partecipazione al reddito derivante dall’attività degli altri”. Altro elemento fondamentale quest’ultimo nell’escludere l’assoggettamento del medico querelante al regime dell’Irap. Si tratta, come accennato, di una precisazione di enorme valore, soprattutto se si considera la proliferazione di forme di condivisione, come il coworking, aumentate notevolmente in questo periodo di crisi in cui molti professionisti hanno deciso di condividere appunto spazi e spese per poter risparmiare.

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Per non parlare delle controversie che da anni sussistono in merito ad esempio alla corretta classificazione degli studi professionali, o di altre forme di associazione professionale. Dunque la Cassazione ha voluto mettere un punto fermo sulla questione, rimandando la corretta definizione di autonoma organizzazione di impresa che implica il pagamento dell’Irap, a numerose altre sentenze che in passato sono intervenute in materia. Solo per citare alcune delle pronunce più significative sull’argomento, si può ricordare ad esempio che, lo status di impresa, è stato associato all’impiego di beni strumentali eccedenti rispetto a quanto si ritiene sia il minimo indispensabile per esercitare l’attività in assenza di organizzazione oppure all’impiego in modo non occasionale di lavoro altrui.

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Giuseppe Cordasco

Sono nato e cresciuto ad Aarau nel cuore della Svizzera tedesca, ma sono di fiere origini irpine. Amo quindi il Rösti e il Taurasi, ma anche l’Apfelwähe e il Fiano. Da anni vivo e lavoro a Roma, dove, prima di scrivere per Panorama.it, da giornalista economico ho collaborato con Economy, Affari e Finanza di Repubblica e Il Riformista.

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