Paradisi fiscali: il rientro dei capitali dalla Svizzera
Economia

Paradisi fiscali: il rientro dei capitali dalla Svizzera

Agenzia delle entrate e governo stanno mettendo a punto una soluzione per fare riemergere i patrimoni detenuti da oltre 10 anni all’estero. Un’occasione d’oro anche per chi vuole regolarizzarsi.

Avete ereditato negli anni un patrimonio all’estero non dichiarato al fisco e non sapete come fare mentre la morsa internazionale si stringe sempre più intorno ai cosiddetti paradisi fiscali? Detenete patrimoni all’estero da più di 10 finora sconosciuti al fisco e la vostra impresa alla canna del gas andrebbe ripatrimonializzata, o i vostri figli battono cassa? In questi casi e in altri analoghi, caratterizzati da patrimoni all’estero «storici», cioè costituiti da un decennio e non successivamente alimentati dall’Italia senza dichiararlo, quel che segue è diretto a voi.

La notizia è che c’è una strada da seguire per l’emersione alla legalità, ed è una strada conveniente. Più di quanto si immagini. Gode del consenso dell’Agenzia delle entrate, perché è basata sulle norme già vigenti e non richiede alcuna necessità di nuovi atti legislativi. Conviene a quei contribuenti che vogliano legalmente utilizzare parte almeno di un patrimonio altrimenti intangibile, senza compiere reati. E conviene anche all’Italia, assetata di entrate com’è. Vista la delicatezza della materia, ne scriviamo dopo avere sondato numerosi professionisti che lavorano sull’ipotesi, a cominciare dal tributarista Vittorio Emanuele Falsitta, il mondo degli intermediari finanziari, quelli svizzeri, naturalmente molto interessati, e i vertici dell’Agenzia delle entrate, il direttore Attilio Befera e il vicedirettore Marco Di Capua.

Le premesse sono note. L’Agenzia delle entrate stima sino a oltre 300 miliardi di euro i patrimoni detenuti «in ombra» all’estero riconducibili a contribuenti italiani. Nel mondo, l’ex capo economista di McKinsey James Henry ha stimato nel 2012 i capitali offshore in 21 mila miliardi di dollari di soli depositi, più altri 10 in beni vari. Secondo l’Ocse, l’Europa perde ogni anno circa 1.000 miliardi di euro di entrate dai beni dei suoi contribuenti nei cosiddetti paradisi fiscali. Per questo il G8 di tre settimane fa ha dato una stretta generale, varando un decalogo che invita perentoriamente i paesi rifugio alla cooperazione e allo scambio di informazioni. Americani, tedeschi e francesi hanno usato i servizi per corrompere funzionari infedeli di grandi banche svizzere e mettere le mani sui dati dei propri contribuenti.

In Europa negli ultimi tre anni si è rincorso vanamente lo schema di accordi Rubik di cooperazione fiscale con la Svizzera. Non ha funzionato, l’aliquota di regolarizzazione era altissima e si chiedeva alle banche depositarie di funzionare da sostituto d’imposta. Alla fine l’Ue ha messo il proprio cappello su un’iniziativa diversa.

Lo schema è quello statunitense del Fatca (Foreign account tax compliance act), che dovrebbe entrare in vigore con diversi passaggi a partire dal 1° gennaio 2014. Tutti gli intermediari finanziari che operano nei paesi firmatari degli accordi Fatca saranno tenuti a segnalare la presenza tra i propri clienti di contribuenti Usa. Difficile immaginare ci si riesca con Turks Caicos o le Cayman, ma il mirino è puntato intanto verso Lussemburgo e Austria, dove in materia resta aperto un problema politico rilevante fra conservatori e sinistra. E la Svizzera, naturalmente, che come Italia ci interessa più direttamente.

A maggio il ministro svizzero delle Finanze, Eveline Widmer-Schlumpf, si è detta pronta a estendere non solo ai 13 istituti contestati da anni dal fisco Usa, ma a tutte le banche elvetiche, il regime di preadesione allo schema Fatca. È quanto prevede il progetto di legge (la cosiddetta Lex Usa) che a Berna è stato votato dalla camera alta del parlamento, ma respinto la settimana scorsa dalla camera bassa. L’Associazione bancaria elvetica (Asb) ha però già dato l’assenso, stanca del contrasto con l’America. Dunque, sia pur cominciando naturalmente dai clienti a passaporto americano, dal 2014 grandi banche come Credit Suisse e Ubs cominceranno a essere «muscolari» coi clienti non in regola con la disclosure fiscale rispetto ai propri paesi di appartenenza. Chi non è in regola rischia l’imputazione di riciclaggio, anche in Svizzera. L’alternativa, per molti capitali, sarà di spostarsi verso approdi molto più lontani e meno esposti alle mire americane e tedesche, dalle Cayman a Singapore.

Se l’Italia non si muove, anche patrimoni italiani in Svizzera rischiano di allontanarsi ulteriormente, verso Hong Kong o Macao. Il rischio è ancora più forte per i patrimoni storici italiani all’estero, sui quali l’ordinamento non ha possibilità di fare luce né amministrativa, scaduti gli anni di accertamento fiscale, né penale, maturate le prescrizioni. Per questo il presidente del Consiglio, Enrico Letta, subito dopo il G8 ha dichiarato che il tempo per un accordo con la Svizzera è venuto. Tanto vale cominciare dai patrimoni storici, si sono detti all’Agenzia delle entrate.

Ma esiste nell’ordinamento la possibilità di un’emersione volontaria diversa dal normale ravvedimento operoso? La risposta è sì, esiste. Ovviamente è più facile se il patrimonio in ombra all’estero viene da un’eredità, visto che le sanzioni amministrative e penali si estinguono alla morte dell’autore delle violazioni e gli eredi rispondono limitatamente alle imposte non versate solo se ancora suscettibili di accertamento.

La cosa è più complicata dove invece sussistano responsabilità dirette per l’omessa compilazione del quadro Rw, sezione II e III della propria dichiarazione. Ma anche in quel caso nell’ordinamento attuale già esiste la possibilità di sanzioni pecuniarie ridotte, assolutamente interessanti per chi vuole spontaneamente emergere alla legalità. L’articolo 5 del decreto legge 167 del 28 giugno 1990, che viene aggiornato ogni anno in sede di legge europea, prevede aliquote da un minimo del 5 per cento per ogni anno fino al 2008, e nel disegno di legge europea per il 2013 l’aliquota diventa dal 3 per cento annuo fino a un massimo del 15 (con raddoppio previsto per i paesi che non escano da black list).

Il secondo elemento delicato è quello di eventuali responsabilità penali. L’Agenzia delle entrate in questo caso è tenuta a segnalare alle procure (per questo scattano poi maxisanzioni, come nel recente primo grado contro Dolce & Gabbana). Qui subentrano tre elementi. Il primo è che da settembre 2011 la soglia di rilevanza penale per la sola ipotesi dell’imposta non versata è stata significativamente abbassata. Poi esiste un criterio per far prevalere la sanzione penale sull’amministrativa (però per i reati di evasione, non per le semplici violazioni del quadro Rw) nel decreto legislativo 74 del 2000, articoli 19 e 21. Infine un canale informale su tali questioni è aperto con le stesse procure: come Francesco Greco a Milano, che aveva presieduto il gruppo di studio insediato dal governo Monti. Eventuali responsabilità penali, in tutti i casi consentiti, non verrebbero menzionate nel casellario giudiziale. A dirla tutta, ai fini della soglia penale conta molto il tipo di patrimonio all’estero: cespiti che producano reddito soggetto a imposta sostitutiva a bassa aliquota (dividendi) danno più franchigia di quelli sottoposti ad aliquota progressiva, come i redditi immobiliari.

Direte voi a questo punto: come fare, se per caso uno fosse interessato, ma non si fida? Qui viene un altro aspetto interessante. Il contribuente dovrebbe munirsi di un professionista svizzero, se quello è il suo porto franco, che raccolga e detenga presso di sé tutte le informazioni su caratteristiche e storia del patrimonio, si tratti di conti gestiti fiduciari, gestioni patrimoniali, partecipazioni, polizze, immobili, metalli preziosi, trust o altro, anche attraverso società esterovestite. A quel punto il difensore o professionista italiano incaricato dal contribuente contatta l’Ucifi, l’Ufficio centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali, attraverso la sua sede centrale a Milano o attraverso l’ufficio provinciale di competenza dell’Agenzia delle entrate, e gli presenta una memoria. La memoria resta su base anonima e l’amministrazione fiscale la valuta per esprimersi sull’entità del prelievo fiscale e sanzionatorio. I dati del contribuente restano anonimi finché egli stesso non decida di accettare la proposta di emersione alla legalità formulata dall’amministrazione. Se aderisce, avviene la piena disclosure ma il patrimonio può anche restare dov’è, soggetto a imposta e legalizzato ma non sottoposto a reimpatrio coatto.

Il contribuente potrà così verificare la sua posizione anonimamente. Se emerge, potrà dedurre eventuali perdite subite dal patrimonio in questi anni di crisi. Potrà accedere ad agevolazioni sanzionatorie fino al 50 per cento del minimo applicabile, come dispone la legge. E potrà comunque gestire all’estero il patrimonio regolarizzato compilando il quadro Rw. Piuttosto che avere capitali all’estero senza poterne utilizzare, meglio accontentare lo Stato e vivere nella legalità.

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