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Prima casa, le agevolazioni per chi vende e ricompra

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che nel caso l’immobile preposseduto non sia stato ancora ceduto, si ha comunque diritto al credito d’imposta

Un’importante chiarimento in tema di acquisto di prima casa è arrivato proprio in queste ore dall’Agenzia delle entrate. I tecnici del fisco hanno infatti spiegato in una circolare ad hoc che le agevolazioni fiscali a cui si ha diritto nel caso si entri in possesso di una nuova abitazione da considerarsi come principale, sono valide anche nel caso si stia ancora procedendo alla vendita di una prima casa precedentemente di proprietà. In pratica, i benefici tributari, ossia il credito d’imposta, scatta anche nel caso la trattativa per la vendita non sia effettivamente conclusa. Si tratta di una misura molto significativa perché tende comunque a flessibilizzare maggiormente i tempi tra vendita e acquisto di una prima casa, rendendo meno vincolante la chiusura del primo contratto con la stipula del secondo. Il chiarimento è giunto dopo che la nuova legge di stabilità aveva introdotto le novità in questione senza fornire però le necessarie delucidazioni sui vari casi possibili.

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A questo proposito, l’Agenzia delle entrate ha anche spiegato come si debba comportare in condizioni analoghe il contribuente che proceda all’acquisto di una prima casa a titolo gratuito, ossia in seguito a successione o donazione. Anche in questo caso infatti non vengono a cadere i benefici del credito d’imposta nel caso si proceda alla vendita di un precedente immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso però deve essere esplicitato l’impegno, da parte del soggetto in questione, a rivendere l’abitazione già in possesso entro un anno dall’acquisizione del nuovo immobile donato. Anzi, diventa addirittura vincolante l’annotazione dell’impegno appunto a vendere entro l’anno l’immobile preposseduto, annotazione che deve essere contenuta nell’atto di donazione o nella dichiarazione di successione. Importante infine annotare in chiusura che tutte queste facilitazioni sono, come accennato, contenute nella nuova legge di stabilità, la cui validità è scattata a partire dal primo gennaio 2016.

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Dunque, tutte le procedure di cui parliamo, ovvero atto di vendita e atto di acquisto del nuovo immobile adibito a prima casa, devono cadere all’interno dell’anno in corso, altrimenti non potranno essere assoggettabili all’agevolazione in questione. Esempio classico è quello di chi stia proprio in questi giorni mettendo a punto il contratto di un’abitazione che intende adibire a prima casa e che ha avviato le procedure di vendita della precedente prima casa nell’autunno del 2015 o anche solo a dicembre dell’anno scorso. In questo caso le agevolazioni del credito d’imposta non potranno scattare in contemporanea, e prima di poterne usufruire per la nuova abitazione bisognerà attendere, come accadeva in passato, di aver effettivamente formalizzato la vendita dell’immobile preposseduto.   

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Giuseppe Cordasco

Sono nato e cresciuto ad Aarau nel cuore della Svizzera tedesca, ma sono di fiere origini irpine. Amo quindi il Rösti e il Taurasi, ma anche l’Apfelwähe e il Fiano. Da anni vivo e lavoro a Roma, dove, prima di scrivere per Panorama.it, da giornalista economico ho collaborato con Economy, Affari e Finanza di Repubblica e Il Riformista.

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