Lavoro, le 8 modifiche al decreto
PAOLO CERRONI / Imagoeconomica
Economia

Lavoro, le 8 modifiche al decreto

Multe alle imprese sul vincolo di trasformazione dei contratti a tempo, uso dell'apprendistato anche per attività stagionali, formazione alle Regioni: così cambia il testo Poletti

Otto modifiche al Dl sul lavoro sotto forma di emendamenti sono state presentate dal Governo alla Commissione Lavoro del Senato. Otto modifiche che daranno una sterzata al testo discusso alla Camera. Ecco quali sono:

- Le proposte di modifica partono dal preambolo del decreto in cui dovrà essere inserita la dicitura secondo la quale tutti i provvedimenti puntano "alla previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente




"

CONTRATTI A TERMINE
- La principale novità è la sanzione per lo sforamento della quota del 20% dei contratti a tempo determinato presenti in azienda rispetto a quelli a tempo indeterminato. Prima era prevista la "stabilizzazione" della situazione, ora una multa che l'impresa dovrà versare al fisco e che sarà pari al 20% della retribuzione per il 21mo lavoratore e al 50% dal 22mo in poi.

- La misura non si applica però ai contratti stipulati da istituti pubblici ed enti privati di ricerca, e dalle aziende con meno di 5 dipendenti.

APPRENDISTATO
- È stata elevata da 30 a 50 dipendenti la soglia delle dimensioni delle aziende al di sopra della quale vale il vincolo di trasformazione del 20% dei contratti di apprendistato.

- È prevista la possibilità dell'utilizzo dell'apprendistato a tempo determinato per le attività stagionali. Le Regioni devono però definire un sistema di alternanza scuola-lavoro e la possibilità dovrà essere prevista nei contratti di lavoro collettivi. 


REGIME TRANSITORIO
- Viene riformulato il regime 
transitorio per i contratti a termine, con la specifica 
che le imprese entro il 31 dicembre devono adeguarsi al tetto del 20% a meno che 
il contratto collettivo applicabile sia più favorevole.

DONNE IN GRAVIDANZA
- Viene previsto che il diritto di precedenza all'adeguamento per le 
donne in gravidanza sia previsto nel contratto.   

OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA
- L'organizzazione dell'offerta formativa pubblica spetta alle Regioni che dovranno comunicare entro 45 giorni le modalità di svolgimento "e non se ne potrà far carico né esimere l'impresa". La singola Regione dovrà poi indicare "sedi e calendario" della formazione e potrà anche avvalersi "delle imprese e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili". 

I più letti

avatar-icon

Andrea Telara

Sono nato a Carrara, la città dei marmi, nell'ormai “lontano”1974. Sono giornalista professionista dal 2003 e collaboro con diverse testate nazionali, tra cui Panorama.it. Mi sono sempre occupato di economia, finanza, lavoro, pensioni, risparmio e di tutto ciò che ha a che fare col “vile” denaro.

Read More