Decreto Lavoro: le novità per i contratti a chiamata
Economia

Decreto Lavoro: le novità per i contratti a chiamata

La durata delle assunzioni intermittenti non potrà superare i 400 giorni in tre anni

Non più di 400 giorni, nell'arco di tre anni. E' il nuovo limite massimo previsto per i contratti di assunzione intermittente (o a chiamata), stabilito dal nuovo Decreto Lavoro approvato pochi giorni fa dal governo Letta.

LE ASSUNZIONI INTERMITTENTI E LA NUOVA LEGGE SUL WELFARE

Il provvedimento appena varato dal consiglio dei ministri ha l'obiettivo di impedire l'utilizzo eccessivo (o addirittura abusivo) di questa categoria di contratti, che già sono stati sottoposti a nuovi vincoli dalla riforma Fornero, cioè dall'ultima legge sul lavoro del governo Monti, entrata in vigore nel luglio dell'anno scorso. In particolare, la riforma Fornero ha previsto l'obbligo per l'azienda di comunicare in via preventiva alla Direzione territoriale del lavoro (Dtl) la chiamata del dipendente, attraverso mezzi telematici come il computer, il fax o anche un messaggio sms. Chi trasgredisce a questa regola, incorre in una sanzione in denaro tra i 400 e i 2.400 euro. Ora, il governo Letta introduce un nuovo vincolo anche per quanto riguarda la durata della prestazione che, appunto, non può essere più lunga di 400 giorni in un triennio. In caso di superamento di questa soglia, il contratto intermittente viene assimilato a un'assunzione stabile a tempo indeterminato, con tutti i diritti che ne conseguono.

I CONTRATTI DI LAVORO DOPO LA RIFORMA FORNERO

Non va dimenticato, inoltre, che il lavoro intermittente è soggetto comunque, fin dall'origine, ad altre regole che cercano di impedirne l'abuso. Questa particolare forma di assunzione, ad esempio, può essere utilizzata soltanto per prestazioni a carattere discontinuo o saltuario, in relazione a particolari esigenze dell'impresa (definite dai contratti collettivi di lavoro), oppure per periodi predeterminati dell'anno. Maggiore flessibilità è prevista soltanto per chi assume a chiamata un giovane sino a 24 anni o una persona ultra 55enne. Inoltre, la durata della prestazione non può coincidere completamente con quella del contratto (altrimenti si tratterebbe di un lavoro continuo). Infine, il raporto intermittente non può neppure essere usato in periodi festivi predeterminati (come il sabato e la domenica o nelle vacanze natalizie) oppure per sostituire dei dipendenti in sciopero.

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Andrea Telara

Sono nato a Carrara, la città dei marmi, nell'ormai “lontano”1974. Sono giornalista professionista dal 2003 e collaboro con diverse testate nazionali, tra cui Panorama.it. Mi sono sempre occupato di economia, finanza, lavoro, pensioni, risparmio e di tutto ciò che ha a che fare col “vile” denaro.

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