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ANSA/ANGELO CARCONI
Economia

Fallimento, tutte le novità della riforma

D’ora in poi si chiamerà liquidazione giudiziale e, tra le altre cose, prevederà meccanismi di allerta per evitare che le crisi diventino irreversibili

Si può senza dubbio parlare di piccola rivoluzione in riferimento alla nuova legge sul fallimento approvata in via definitiva dal Senato dopo un percorso abbastanza veloce alla Camera. E non tanto per il fatto che d’ora in poi la procedura concorsuale non si chiamerà più fallimento appunto, bensì “liquidazione giudiziale”.

Non è solo e non è tanto una questione di definizioni: le nuove norme introdurranno infatti una serie di novità talmente rilevanti, che il ministro della Giustizia Andrea Orlando non ha avuto remore a definire il nuovo testo di legge una riforma di portata epocale.

Ma vediamo nel dettaglio allora quali saranno le caratteristiche fondamentali del nuovo diritto fallimentare del nostro Paese che cambia norme che risalivano addirittura al lontano 1942.

Più poteri al curatore fallimentare

Perno della nuova riforma saranno i poteri molto più ampi che saranno assegnati al curatore fallimentare, che sarà il vero deus ex machina del nuovo processo di liquidazione giudiziale, ossia di quello che finora si è chiamato fallimento.

Il curatore potrà accedere più facilmente alle banche dati della Pubblica amministrazione, potrà promuovere le azioni giudiziali spettanti ai soci o ai creditori sociali; a lui inoltre sarà affidata la fase di riparto dell'attivo tra i creditori, funzione che finora spettava invece al giudice delegato.

I maggiori poteri in capo al curatore, hanno fatto sì che siano state però aumentate le sue eventuali incompatibilità con altre funzioni, in modo da rendere il più possibile autorevole e trasparente la sua attività.

Allerta, ovvero come evitare le crisi

La nuova riforma sul fallimento prevede poi meccanismi che possano funzionare da allerta e prevenire dunque il fatto che crisi finanziarie di un’impresa possano portare inevitabilmente a procedure concorsuali. Una garanzia questa per gli imprenditori, ma ovviamente anche per i dipendenti dell’azienda in difficoltà.

La nuova legge stabilisce allora che la citata fase di allerta possa essere attivabile direttamente dal debitore, che in questo caso sarà assistito da un apposito organismo istituito presso le Camere di commercio e avrà 6 mesi di tempo per raggiungere una soluzione concordata con i creditori.

Se la procedura invece viene sollecitata dai creditori e dunque scatta d’ufficio, il giudice convocherà immediatamente, in via riservata e confidenziale, il debitore e affiderà a un esperto l'incarico di risolvere la crisi trovando un accordo entro 6 mesi con i creditori.

Da sottolineare il fatto che l'imprenditore che deciderà autonomamente e tempestivamente di attivare la fase di allerta o si avvarrà di altri istituti per la risoluzione concordata della crisi,  potrà godere di una serie di misure premiali. Da notare infine che dalla procedura d'allerta sono comunque escluse le società quotate e le grandi imprese.

Nuove regole processuali

Su questo fronte a guidare l’azione del legislatore è la stata la ricerca di una semplificazione delle procedure. Ne discende allora che, nello svolgimento del processo, sarà data priorità  alle proposte che comunque assicurino la continuità aziendale, purché esse risultino sempre funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori.

Si cercherà poi di ridurre i tempi dei processi abbattendone anche i costi e in ogni caso la liquidazione giudiziale sarà considerata come extrema ratio. Inoltre il giudice competente sarà individuato in base alle dimensioni e alla tipologia delle procedure concorsuali, assegnando in particolare quelle relative alle grandi imprese al tribunale delle imprese a livello di distretto di Corte d'appello.

Concordato preventivo e insolvenza di gruppo

Il vecchio istituto del concordato preventivo verrà sostanzialmente ridisegnato. In pratica accanto a quello definito in continuità, sarà ammesso anche il concordato che mira alla liquidazione dell'azienda se in grado di assicurare il pagamento di almeno il 20 per cento dei crediti chirografari.

Via libera infine a una procedura unitaria per la trattazione della crisi e dell'insolvenza delle società di gruppo: anche in caso di procedure distinte infatti, vi saranno comunque obblighi di collaborazione e reciproca informazione a carico degli organi procedenti.

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Giuseppe Cordasco

Sono nato e cresciuto ad Aarau nel cuore della Svizzera tedesca, ma sono di fiere origini irpine. Amo quindi il Rösti e il Taurasi, ma anche l’Apfelwähe e il Fiano. Da anni vivo e lavoro a Roma, dove, prima di scrivere per Panorama.it, da giornalista economico ho collaborato con Economy, Affari e Finanza di Repubblica e Il Riformista.

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