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Testamento biologico, cosa prevede la legge

Approvata anche al Senato, ecco articolo per articolo tutto quello che c'è da sapere sulla norma che stabilisce i diritti del malato

La legge sul Biotestamento "tutela il diritto alla vita, alla salute, ma anche il diritto alla dignità e all'autodeterminazione" e dispone che "nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata". Di fatto il biotestamento (o testamento biologico) è una dichiarazione anticipata di trattamento medico-sanitario in cui una persona dichiara a quali terapie intende sottoporsi e quali vuole rifiutare.

Dopo le storie di Eluana Englaro, Piergiorgio Welby, Dj Fabo (questi, alcuni dei nomi di chi ha sofferto tempistiche bibliche per morire in modo dignitoso all'estero) adesso anche in Italia esiste una legge che prevede l'interruzione e la non esecuzione di trattamenti permanenti con macchinari, come quelli per la respirazione artificiale. Un momento davvero rivoluzionario.

Dopo il via libera alla Camera del 19 aprile, anche il Senato il 14 dicembre ha infatti approvato definitivamente il testo che ora diventa legge. Ecco, punto per punto, cosa prevede.

Il Consenso Informato

Premettendo che la legge tutela il diritto alla vita, alla salute, ma anche il diritto alla dignità e all'autodeterminazione, il testo dispone all'articolo 1 che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, compresa l'idratazione e la nutrizione artificiali (perché la loro somministrazione avviene su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivi sanitari e, di conseguenza, possono essere rifiutati o sospesi)

In questo modo viene promossa e valorizzata la fiducia tra paziente e medico e, se il paziente lo desidera, nell'informazione sono coinvolti anche i familiari e conviventi o compagni del malato.

Il consenso informato deve essere scritto perché, se le condizioni fisiche del paziente non lo consentissero, la volontà del malato sarebbe comunque rispettata. "Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, viene espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che la consentano" e "la volontà espressa dal paziente può essere sempre modificata".

No all'accanimento terapeutico

Nell'articolo 1 bis si parla invece di divieto di "ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e il ricorso a trattamenti inutili e sproporzonati".

Anche nutrizione e idratazione artificiali, di conseguenza, possono essere rifiutati o sospesi. Per questo l'art.1 bis riguarda la dignità del malato nella fase finale della vita.

Responsabilità del medico

Nel testo si legge che "È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato".

Si legge poi che: "Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente". In conseguenza di ciò, il medico è esente da responsabilità civile o penale. "Il paziente non può esigere dal medico trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale e alla buone pratiche clinico-assistenziali". Inoltre, "il medico non ha obblighi professionali" e quindi può rifiutarsi di staccare la spina. In sostanza una sorta di obiezione di coscienza.

Minori e incapaci

All'art. 2 si stabilisce che il consenso informato di minori e incapaci "è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall'amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore di età o legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno". Il minore o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e decisione e quindi deve ricevere informazioni sulle sue scelte ed essere messo in condizione di esprimere la sua volontà.

Le Dat

Se ne parla all'articolo 3, si chiamano ?Disposizioni anticipate di trattamento? (Dat) e costituiscono il cuore del cosiddetto testamento biologico.

Si legge: "Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari".

In sostanza, si lascia al cittadino la possibilità di lasciare scritte le proprie intenzioni in merito al trattamento cui vuole essere sottoposto nel caso si trovasse non in grado di intendere e di volere attraverso, appunto, disposizioni anticipate di trattamento.

Il paziente inoltre indica "una persona di sua fiducia (fiduciario) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie". Le Dat devono essere redatte in forma scritta, e sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Qualora non fosse possibile redigerle in forma scritta possono essere videoregistrate, vincolando il medico che è tenuto a rispettarne il contenuto.

Pianificazione condivisa delle cure

All'art. 4 viene analizzata la relazione tra medico e paziente e l'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante. Un momento in cui il malato può, con il suo medico, pianificare le cure che, qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità, devono essere rispettate. Si legge: "Nella relazione tra medico e paziente, di fronte all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante", il medico e l'equipe sanitaria "sono tenuti ad attenersi a quanto stabilito nella pianificazione delle cure qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità".

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Redazione Scienza