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Mafia, Se un prete o un medico è “concorrente esterno”

ART. 1. 1. Dopo l’articolo 378 del codice penale è inserito il seguente: «ART. 378-bis. (Favoreggiamento o agevolazione di associazione di tipo mafioso) – Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 416-bis, favorisce consapevolmente con la sua condotta un’associazione …Leggi tutto

ART. 1.
1. Dopo l’articolo 378 del codice penale è inserito il seguente:
«ART. 378-bis. (Favoreggiamento o agevolazione di associazione di tipo mafioso) – Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 416-bis, favorisce consapevolmente con la sua condotta un’associazione di tipo mafioso o ne agevola in modo occasionale l’attivita`, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La disposizione del primo comma si applica anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

Contiene un solo articolo la proposta di legge presentata nel 2001 dall’allora Presidente della Commissione Giustizia della Camera Giuliano Pisapia per porre fine all’evanescenza giuridica definita “concorso esterno in associazione mafiosa”. Una, nessuna e centomila sono infatti le condotte riconducibili ad una fattispecie così indeterminata, che contrasta con i principi basilari della tassatività della norma e della certezza del diritto in una democrazia liberale.
Di un’associazione – mafiosa, sportiva, animalista che sia – si fa parte oppure no. E’ impresa ardua, nonché un nonsenso logico, far parte di un’associazione senza esservi associato. Vi è il poi il caso del “concorrente esterno” – unicum a livello mondiale – che, pur non facendo parte dell’organizzazione, fornisce un apporto tale da favorirne l’attività e il raggiungimento degli scopi. Come riportato nella relazione introduttiva alla proposta di legge di Pisapia, l’innesto artificioso tra gli articoli 416bis (associazione mafiosa) e 110 (concorso di persona nel reato) “ha determinato, ad esempio, la contestazione nei confronti di medici responsabili di aver curato persone ritenute partecipi a un’associazione mafiosa, di sacerdoti per aver prestato presenza spirituale alle medesime persone, e, addirittura, a vittime di estorsioni”. 

Di quella proposta di legge non se n’è fatto nulla. E’ la solita storia: se contesti una iniziativa antimafia, fai il gioco della mafia. Anzi, concorri esternamente all’associazione mafiosa. La proposta del senatore Luigi Compagna, di cui oggi tanto si parla, è persino più modesta, a giudizio di chi scrive. Ma è stata supinamente ritirata.

Per chiudere, riporto le voci di due magistrati, che nella seconda metà degli anni Ottanta ricorsero entrambi alla fattispecie del concorso esterno. Almeno loro non sono tacciabili di collusione con la mafia.
In un libro scritto con Marcelle Padovani nel 1991, Giovanni Falcone metteva in guardia dalle possibili degenerazioni legate all’applicazione del 416bis: “Non sembra abbia apportato contributi decisivi nella lotta alla mafia. Anzi, vi è il pericolo che si privilegino discutibili strategie intese a valorizzare, ai fini di una condanna, elementi sufficienti solo per aprire un’inchiesta”. L’anno dopo, pochi mesi prima di morire, Falcone dichiarava: “Col nuovo Codice di procedura, non si potrà ancora a lungo continuare a punire il vecchio delitto di associazione (mafiosa, ndr) in quanto tale, ma bisognerà orientarsi verso la ricerca della prova dei reati specifici (cioè omicidi, riciclaggi, estorsioni, ndr). Con la nuova procedura, infatti, la prova deve essere formata nel corso del pubblico dibattimento. Il che rende estremamente difficile, in mancanza di concreti elementi di colpevolezza per i delitti specifici, la dimostrazione dell’appartenenza di un soggetto a un’organizzazione criminosa (…). C’è il rischio, con il nuovo rito, che non si riesca a provare nemmeno l’esistenza di Cosa nostra!”. A buon intenditore, poche parole.

In una intervista a Radio Radicale nel 1999 Giuseppe Ayala, pm siciliano del maxiprocesso insieme a Giovanni Falcone e Salvatore Borsellino, rivendica la sua “invenzione” (sic): il concorso esterno. “All’epoca stavo indagando su uno dei filoni del maxiprocesso contro la mafia. Il mio problema era che su certi imputati non avevo assolutamente elementi per dimostrare che fossero organicamente interni all’associazione mafiosa, tuttavia il semplice reato di favoreggiamento era insufficiente. Così mi inventai il concorso”. Il magistrato, traghettato poi in politica per tornare, in ultimo, in magistratura, dispensa un consiglio ai “colleghi più giovani”: “Ci ho riflettuto e mi sono convinto che in questi casi è più produttivo contestare il favoreggiamento aggravato, che comunque prevede una pena non inferiore a due anni senza un massimo indicato. Tale soluzione ha due vantaggi: è più facile per il pm dimostrare singoli episodi di favoreggiamento anziché un’articolazione continuativa nel tempo; e non è una rinunzia all’intento sanzionatorio dal momento che la pena nel minimo non può andare al di sotto dei due anni. Quindi anche con il favoreggiamento si può arrivare ad una pena di sette, otto anni, quella che viene normalmente irrogata nel caso di concorso esterno”. 

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Annalisa Chirico

Annalisa Chirico è nata nel 1986. Scrive per Panorama e cura il blog Politicamente scorretta. Ha scritto per le pagine politiche de "Il Giornale". Ha pubblicato "Segreto di Stato – Il caso Nicolò Pollari" (Mondadori, pref. Edward Luttwak, 2013) e "Condannati Preventivi" (Rubbettino, pref. Vittorio Feltri, 2012), pamphlet denuncia contro l’abuso della carcerazione preventiva in Italia. E' dottoranda in Political Theory a alla Luiss Guido Carli di Roma, dove ha conseguito un master in European Studies. Negli ultimi anni si è dedicata, anche per mezzo della scrittura, alla battaglia per una giustizia giusta, contro gli eccessi del sistema carcerario, a favore di un femminismo libertario e moderno.

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