Falso in bilancio, ecco le novità della nuova legge
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Falso in bilancio, ecco le novità della nuova legge

Le false comunicazioni sociali tornano a rappresentare un reato punito con il carcere anche fino a 8 anni

Rappresenta un vero e proprio giro di vite il nuovo regime penale riguardante il falso in bilancio introdotto all’interno del ddl anticorruzione. Le norme attualmente in vigore infatti, riconducibili essenzialmente agli articolo 2621 e 2622 del codice civile, e che avrebbero dovuto funzionare da deterrente, in pratica risultavano di frequente del tutto inapplicabili. Di qui la necessità di rivedere in maniera profonda la materia, disciplinandola con nuove regole che fossero non solo più severe, ma anche di più facile applicazione.

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Il primo risultato in questo senso è l’avere dunque previsto il carcere da uno a cinque anni “per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore”.

La stessa pena, tra l’altro, si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. L’art. 2621-bis c.c. introduce invece una pena ridotta per i fatti definiti “di lieve entità”, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, ovvero per le società non assoggettate alla disciplina del fallimento. Ancora più incisivo è poi il nuovo art. 2621-ter c.c., che chiarisce i criteri per l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nel caso di false comunicazioni nelle società non quotate.

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L’art. 2622 c.c. si occupa invece delle false comunicazioni nelle società quotate. Innanzitutto diviene anch’esso un reato di pericolo, nel senso che non è più determinante per la non punibilità il fatto che ci sia stato un effettivo danno arrecato a soci o creditori. Quello che diventa essenziale, e che viene dunque punito, è l’intento comunque di arrecare un danno attraverso false comunicazioni. Inoltre c’è da notare, per quanto concerne sempre le società quotate , la grande severità delle sanzioni (che possono arrivare anche fino 8 anni di detenzione), giustificata ovviamente dagli interessi in gioco, che come noto in questi casi sono decisamente più ampi. 

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Giuseppe Cordasco

Sono nato e cresciuto ad Aarau nel cuore della Svizzera tedesca, ma sono di fiere origini irpine. Amo quindi il Rösti e il Taurasi, ma anche l’Apfelwähe e il Fiano. Da anni vivo e lavoro a Roma, dove, prima di scrivere per Panorama.it, da giornalista economico ho collaborato con Economy, Affari e Finanza di Repubblica e Il Riformista.

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