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Economia

Elettricità: come funzionano i rimborsi in caso di interruzione del servizio

L’utente viene risarcito automaticamente in bolletta dal fornitore oppure, in casi particolari, attraverso il Fondo eventi eccezionali

Tra i tanti disagi che hanno dovuto patire le popolazioni del Centro Italia in quest’ultima drammatica settimana, va certamente menzionata anche l’interruzione della fornitura di corrente elettrica che in alcune zone si protrae ormai da qualche giorno. Si stima che siano almeno trecentomila le persone che hanno dovuto arrangiarsi senza luce proprio in questi giorni di neve, di freddo, e poi di scosse sismiche a ripetizione. Una difficoltà, causata spesso proprio dalle difficilissime condizioni meteorologiche, che se possibile ha aggravato ulteriormente la già complessa situazione di molti paesi. Da qualche anno però sul fronte specifico delle interruzioni della corrente elettrica, l’Autorità per l’energia ha previsto dei rimborsi automatici per gli utenti. Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede la norma, chi ha diritto al risarcimento e come fare per poterlo ottenere.

Chi paga il rimborso

Cominciano con il dire che quando l’interruzione di fornitura di corrente elettrica può essere imputabile direttamente a inadempienze del fornitore, sarà quest’ultimo a risarcire il cliente. In casi particolari invece, ad esempio in condizioni metereologiche particolari, come appare proprio il caso di questi ultimi giorni, è stato invece istituito un Fondo eventi eccezionali dal quale si attinge automaticamente per erogare i rimborsi dovuti.

Interruzioni con preavviso

La norma stabilisce innanzitutto il concetto di interruzione stabilendo che quando essa avviene con opportuno preavviso non può dar luogo a nessuna forma di rimborso. Per le interruzioni con preavviso l’Autorità ha stabilito che gli esercenti debbano avvisare i clienti con un anticipo di almeno 24 ore in caso di ripristino di situazioni conseguenti a guasti o emergenze e di almeno 2 giorni lavorativi in tutti gli altri casi. I preavvisi devono specificare data, ora e minuto di inizio previsto, e poi l'ora e il minuto di fine prevista dell'interruzione, oltre alla data della stessa comunicazione. I termini indicati nel preavviso devono essere rispettati con una tolleranza di massimo 5 minuti. Se queste tolleranze non vengono rispettate, le interruzioni saranno assimilate a quelle senza preavviso.

Interruzioni senza preavviso e rimborsi

Per qualsiasi tipo di interruzione senza preavviso originata a qualunque livello del sistema elettrico e per qualunque causa, l'Autorità garante ha stabilito dei tempi massimi di ripristino che dovranno essere adottati da tutte le imprese distributrici. Oltrepassati questi "standard” di durata delle interruzioni scatteranno automaticamente i rimborsi. In particolare le famiglie otterranno 30 euro di rimborso, più altri 15 euro per ogni eventuale blocco di 4 ore di interruzione oltre gli "standard”; questo fino a un tetto massimo di 300 euro.

Avvertenze importanti

I rimborsi sono automatici, cioè non bisogna inoltrare nessuna domanda, e saranno corrisposti come detrazioni nella prima bolletta emessa dopo 60 giorni dall'interruzione. Se la sospensione coinvolgesse più di 2 milioni di utenti, considerata la complessità del caso, il termine passa da 60 a 210 giorni. Attenzione però, perché l'impresa distributrice non è tenuta al rimborso se il cliente non è in regola con i pagamenti. Inoltre se un utente non dovesse ricevere il rimborso dovuto nei tempi stabiliti, può farne richiesta al distributore entro 6 mesi dal momento dell'interruzione e l'azienda, entro tre mesi, ha l'obbligo di versarlo o di motivare l'eventuale rifiuto.

Fondo eventi eccezionali

In tre casi specifici, come già accennato, il rimborso non sarà dovuto dall’azienda erogatrice del servizio, ma verrà attinto ad un Fondo eventi eccezionali alimentato da tutte le imprese distributrici con versamenti proporzionali al numero di clienti che subiscono interruzioni superiori a 8 ore e dagli utenti finali attraverso un’apposita maggiorazione della tariffa di distribuzione. I casi in questione riguardano interruzioni che hanno inizio per effetto di eventi eccezionali (ad esempio valanghe, trombe d'aria, guasti o incidenti imprevedibili); oppure per il recupero da parte delle aziende di distribuzione di una parte dei rimborsi da loro anticipati; o infine per il pagamento dei risarcimenti oltre il tetto massimo previsto per le stesse aziende di distribuzione (2% dei ricavi annui) e di trasmissione (7% dei ricavi annui).

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Giuseppe Cordasco

Sono nato e cresciuto ad Aarau nel cuore della Svizzera tedesca, ma sono di fiere origini irpine. Amo quindi il Rösti e il Taurasi, ma anche l’Apfelwähe e il Fiano. Da anni vivo e lavoro a Roma, dove, prima di scrivere per Panorama.it, da giornalista economico ho collaborato con Economy, Affari e Finanza di Repubblica e Il Riformista.

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