Ecobonus, la guida dell'Agenzia delle Entrate per il 2014
Carlo Carino / Imagoeconomic
Economia

Ecobonus, la guida dell'Agenzia delle Entrate per il 2014

La legge di Stabilità ha prorogato le detrazioni fiscali. Ecco i vari tipi di intervento per i quali si possono richiedere

Le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (i cosiddetti ecobonus ) sono stati prorogati dalla legge di Stabilità 2014, approvata lo scorso 27 dicembre (legge 147/2013) e l'8 gennaio l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le norme per richiederle e ottenerle.

L’agevolazione, che consiste in detrazioni dall’Irpef o dall’Ires, è stata confermata nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. La detrazione è invece pari al 50% per le spese che saranno effettuate nel 2015.

Per le parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione sarà del 65% fino al 30 giugno 2015; poi per un anno ancora, fino al 30 giugno 2016, si abbasserà al 50%. Dal primo gennaio 2016, invece, per le abitazioni indipendenti (per i condomini dal primo luglio 2016) la detrazione sarà prevista nella misura del 36%.

Ecco i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione (dall’Irpef e dall’Ires).

Gli interventi ammessi
Gli ecobonus sono riconosciuti solo se le spese sono state sostenute per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, per il miglioramento termico dell’edificio, per l’installazione di pannelli solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

La detrazione massima è pari a 100.000 euro nel caso di interventi per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Il tetto si abbassa a 60.000 euro per interventi nell’involucro degli edifici (pareti e finestre, compresi gli infissi) e per l’installazione di pannelli solari, mentre per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale scende a 30.000 euro.

Condizione indispensabile per fruire della detrazione, spiega il Fisco, è che "gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale)".

Si può provare l’esistenza dell’edificio in due modi: tramite la sua iscrizione in catasto o richiesta di accatastamento; o dal pagamento dell’imposta comunale, se dovuta.

Chi può usufruirne
Possono usufruirne tutti i contribuenti, residenti o non residenti, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti; e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Possono richiedere le detrazioni anche i titolari di un diritto reale sull’immobili, i condomini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali), gli inquilini e coloro che hanno l’immobile in comodato, i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

I familiari conviventi non possono richiedere gli ecobonus se i lavori sono effettuati su mobili strumentali all’attività di impresa. La detrazione d’imposta, infine, non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali, come nel caso, per esempio, della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio.

BONUS MOBILI: 8 DOMANDE E RISPOSTE

I più letti

avatar-icon

Massimo Morici

Scrivo su ADVISOR (mensile della consulenza finanziaria), AdvisorOnline.it e Panorama.it. Ho collaborato con il settimanale Panorama Economy (pmi e management) e con l'agenzia di informazione statunitense Platts Oilgram (Gas & Power).

Read More