Cartelle esattoriali: cosa fare prima di pagare
ANSA / MASSIMO PERCOSSI
Economia

Cartelle esattoriali: cosa fare prima di pagare

Verificare l'esistenza del debito e se è possibile rateizzare. Tutto quello che dovete sapere

Prima di mettersi in coda in un ufficio postale per pagare il bollettino con l’importo prestampato da Equitalia (o di un altro agente della riscossione), è bene che il contribuente che si veda recapitare a casa una cartella esattoriale verifichi due cose.

- ESISTENZA DEL DEBITO
Innanzitutto, che il debito “iscritto a ruolo” – indicato tra i motivi in base ai quali il Fisco afferma di essere creditore  - realmente sussista: non sempre è così (un esempio sono le cartelle pazze).

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COME BLOCCARE LE CARTELLE PAZZE ONLINE
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Nel caso in cui il contribuente ritenga di non dover pagare quanto preteso, può chiedere lo “sgravio” – cioè la cancellazione del debito - direttamente all’ente creditore (Agenzia delle Entrate, Inps, Comune, ecc.).

LA RATEIZZAZIONE
Nel caso contrario, cioè se l’importo è dovuto e la cartella rispetta tutti i requisiti formali previsti dalla legge, si può optare, in luogo del versamento unico dell’intera somma dovuta, per la rateizzazione o la richiesta di sospensione (da inoltrare al medesimo ente creditore oppure al giudice).
La rateizzazione, in particolare, è prevista in presenza di difficoltà manifestate dal contribuente e consiste nella possibilità di chiedere l’applicazione di un piano di rateazione ordinario (fino ad un massimo di 72 rate mensili, cioè 6 anni) e un piano straordinario (che può arrivare fino a 10 anni, cioè 120 rate mensili).

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Se l’importo indicato nella cartella non supera i 50mila euro, è sufficiente presentare, con raccomandata oppure recandosi agli sportelli dell’agente della riscossione, un’istanza semplice senza obbligo di allegare documenti che comprovino la situazione di difficoltà economica. A fronte dell’istanza, Equitalia è comunque tenuta a notificare una risposta (positiva o negativa) al contribuente, e quest’ultimo può anche optare per un piano di rateazione a rate variabili (ad esempio, di importo crescente). La legge ammette infine anche la proroga di precedenti piani, ma soltanto per una volta.

Se la rateizzazione viene concessa, il contribuente è ovviamente tenuto al rispetto delle singole scadenze, pena la decadenza dal beneficio, e il conseguente obbligo di versare l’importo residuo in una sola rata. Ovviamente ciascuna rata sarà composta non più soltanto dell’importo dovuto a titolo di tributo (o contributo) e di interessi, ma anche dell’aggio spettante all’agente della riscossione.

Le ipotesi che conducono alla decadenza, per la verità, sono state in un certo senso allentate da una norma del 2013: mentre prima la rateazione cessava automaticamente con il mancato pagamento di due rate consecutive, ora il contribuente decade in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. Al riguardo, giova ricordare che nelle scorse settimane l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le nuove regole sulla decadenza si applicano anche ai piani di rateizzazione già in essere e non decaduti alla data del 22 giugno 2013.

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Paolo Duranti