Pensioni: incostituzionale una norma Fornero
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Pensioni: incostituzionale una norma Fornero

È il provvedimento che prevede il blocco dell'adeguamento delle pensioni superiori a tre volte il minimo Inps maturate nel biennio 2012-13

La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma del decreto Salva Italia che prevede il blocco dell'adeguamento delle pensioni superiori a tre volte il minimo Inps maturate nel biennio 2012-13.

È quanto si legge in una sentenza della Consulta che ha "dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201", il cosidetto decreto Salva Italia, varato dal governo Monti.

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Il provvedimento stabiliva che "in considerazione della contingente situazione finanziaria", la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, "è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del cento per cento".

Per effetto di tale disposizione l'indicizzazione al 100 per cento si aveva solo per pensioni fino a tre volte il trattamento minimo Inps, "mentre le pensioni di importo superiore a tre volte il minimo non ricevono alcuna rivalutazione: il blocco integrale della perequazione opera, quindi, per le pensioni di importo superiore a euro 1.217,00 netti".

Secondo la Corte, "l'interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio.

Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l'adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.). Quest'ultimo - conclude la Consulta - è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione". Da qui la decisione di considerare incostituzionale la norma.

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Redazione Economia