Contratto di ricollocazione, cos'è e come funziona
Alessandro Di Marco/Ansa
Economia

Contratto di ricollocazione, cos'è e come funziona

Obbligo di seguire dei corsi formativi presso agenzie private. Ecco il sostegno ai disoccupati nato con il Jobs Act, che finirà però in mano alle Regioni

All'estero, soprattutto nel Nord Europa, lo utilizzano da anni con successo. Nel nostro paese, invece, è servito sinora soltanto per gestire gli esuberi di Alitalia. Si tratta del contratto di ricollocazione, un nuovo sistema di sostegno ai disoccupati che nasce con i decreti attuativi del Jobs Act, la riforma del lavoro appena varata dal governo Renzi. Fortemente voluto da Pietro Ichino, noto giurista e senatore del Pd, il contratto di ricollocazione piace oggi anche a molti avvocati specializzati in diritto del lavoro. “È uno strumento che si colloca tra le politiche attive a sostegno dell’occupazione ed è senz’altro un progresso”, dice per esempio Guido Callegari, partner dello studio De Berti Jacchia Franchini Forlani. “È una disposizione che va salutata con favore”, gli fa eco Luciano Racchi, dello studio legale e tributario Legalitax.


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Ma come funziona, nello specifico, questo strumento tanto apprezzato dai giuristi? In pratica, con il contratto di ricollocazione (o ricollocamento) il lavoratore licenziato riceve l' indennità di disoccupazione prevista dalla legge, cioè la Naspi, e inizia contemporaneamente un percorso di formazione e reinserimento professionale (outplacement), attraverso un programma coordinato dalla sua Regione. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto di ricollocazione riceve cioè dall'amministrazione regionale un contributo in denaro (voucher) che potrà poi spendere per un percorso di formazione presso un'agenzia di lavoro privata.

L'outplacement

La scelta dell'agenzia spetta allo stesso lavoratore, che dunque sarà incentivato a scegliere quella che ritiene migliore o che meglio risponde alle sue esigenze. L'unica condizione da rispettare è che si tratti di un ente e di una società accreditati presso la stessa Regione. Secondo lo schema adottato all'estero e importato da noi per la gestione degli esuberi di Alitalia, il voucher da destinare alle attività di outplacement si compone di due parti: una fissa, che viene erogata subito e una variabile, ben più consistente, che invece è liquidata all'agenzia soltanto quando si completa il reinserimento nel mondo produttivo del dipendente licenziato. Se il lavoratore resta disoccupato, l'agenzia non ha diritto al contributo finale, che rappresenta dunque una sorta di premio per il risultato conseguito.

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Affinché le società che offrono servizi di outplacement non siano spinte ad accogliere soltanto i lavoratori più facilmente ricollocabili (come i giovani o quelli con una formazione professionale di alto livello), di solitol'importo del voucher èinversamente proporzionale alla probabilità di trovare un nuovo impiego per il dipendente licenziato. Maggiori sono le chance che il lavoratore ha di ricollocarsi, minore è l'importo del voucher. Inoltre, c'è un particolare importantissimo da non dimenticare: chi inizia questo percorso di ricollocamento non ha molta libertà nel rifiutare le offerte di impiego che gli vengono presentate. Altrimenti, rischia di perdere del tutto o in parte l'indennità di disoccupazione.

Il Tutor

Il lavoratore che inizia il percorso di outplacement viene infatti affidato a un tutor dell'agenzia, che svolge anche delle funzioni di controllo: verifica cioè se il licenziato segue regolarmente i corsi di formazione e se è disposto davvero ad accettare le offerte di impiego che gli arrivano. In caso di un primo rifiuto, l'indennità di disoccupazione viene dimezzata e può annullarsi completamente se altre occasioni di lavoro vengono rigettate. Se il licenziato ritiene però che il tutor si sia comportato ingiustamente o abbia commesso degli abusi, può fare ricorso contro l'agenzia e sfidarla di fronte a un arbitro, che ha il compito di dirimere la controversia.

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Descritto così, il contratto di ricollocazione sembra dunque avere ben pochi difetti. Al momento, però, ci sono alcuni problemi tutt'altro che trascurabili da risolvere. Innanzitutto quello delle coperture finanziarie visto che i voucher erogati ai lavoratori costano mediamente tra 2mila e 5mila euro ciascuno e possono arrivare a un massimo di 7mila euro. Il governo ha però stanziato una cifra irrisoria: appena 32 milioni di euro. In realtà, a trovare le risorse dovranno essere le Regioni che, secondo la Costituzione, hanno la competenza esclusiva in materia di politiche del lavoro e formazione del personale.


Tutto in mano ai governatori

Dunque, sorge spontaneo un interrogativo: riusciranno le amministrazioni regionali a reperire i soldi per finanziare i contratti di ricollocazione e saranno in grado di gestirli in maniera efficiente? E' una domanda tutt'altro che campata in aria visto che gli enti locali sono oggi costretti a tirare la cinghia. Inoltre, come sottolinea Callegari, il decreto del governo che istituisce il contratto di ricollocazione “sembra escludere al momento nuovi oneri a carico delle aziende e dei datori di lavoro”. Spetterà dunque solo agli amministratori locali il compito di trovare le risorse. La speranza è che riescano a imitare le migliori esperienze degli altri paesi europei come la Germania dove, ricorda Racchi, molte politiche del lavoro vengono gestite addirittura dai municipi, che hanno un rapporto di forte vicinanza ai cittadini.


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Andrea Telara

Sono nato a Carrara, la città dei marmi, nell'ormai “lontano”1974. Sono giornalista professionista dal 2003 e collaboro con diverse testate nazionali, tra cui Panorama.it. Mi sono sempre occupato di economia, finanza, lavoro, pensioni, risparmio e di tutto ciò che ha a che fare col “vile” denaro.

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