Collaborazione a progetto, i mestieri in cui è vietata
Economia

Collaborazione a progetto, i mestieri in cui è vietata

Autisti, fattorini, barman o estetiste. Ecco le professioni in cui molti contratti precari non sono più ammessi

Lavori di fatica come i magazzinieri, i fattorini o gli addetti alle pulizie. Ma anche professioni un po' più “leggere” come il barman, l'estetista o l'addetto al centralino. Sono i mestieri in cui non è possibile assumere con il contratto di collaborazione a progetto (co.pro): una forma di inquadramento flessibile (o precario che dir si voglia), su cui sono stati introdotti nuovi vincoli dall'ultima riforma del lavoro, che porta la firma del ministro del welfare, Elsa Fornero.

TUTTO SULLA RIFORMA DEL LAVORO

Le regole sulle co.pro. sono spiegate nel dettaglio in una circolare del ministero (la n. 29 dell'11 dicembre scorso) e si applicano, è bene ricordarlo, soltanto ai contratti firmati dopo il 18 luglio del 2012, data di entrata in vigore della legge . Ecco, nello specifico cosa prevedono.

I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO. Il contratto di assunzione del collaboratore deve essere basato sullo svolgimento di uno specifico progetto che non può essere troppo vago: non può coincidere, per esempio, con l'attività  sociale dell'impresa o far parte di un generico programma di lavoro.

MISURAZIONE DEI RISULTATI. L'attività del collaboratore deve essere collegata direttamente a un risultato preciso, che deve anche essere misurabile dall'impresa con parametri oggettivi e determinati.

IL GIUSTO COMPENSO. Sono previste nuove regole anche per le retribuzioni dei collaboratori che non possono essere inferiori ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di categoria, firmati nel settore in cui l'azienda opera. In assenza di dei contratti collettivi, la legge prevede che il collaboratore riceva una paga in linea con le retribuzioni minime esistenti nel settore in cui la sua professionalità può essere inquadrata, tenendo conto delle mansioni che svolge.

COMPITI NON RIPETITIVI. La regola più importante riguarda i compiti a cui il  collaboratore a progetto viene adibito, che non possono essere ripetitivi ed elementari, come quelli di un dipendente qualsiasi, ma devono presupporre un certo grado di autonomia e flessibilità, senza limitarsi alla semplice esecuzione di un ordine, impartito dal datore di lavoro.

I MESTIERI  OFF LIMITS. La circolare del ministero cita alcuni mestieri in cui le co.pro sono esplicitamente vietate, anche se specifica che si tratta esclusivamente di esempi. Possono esserci dunque anche altre professioni soggette agli stessi vincoli. Nello specifico, i mestieri individuati dal ministero sono divisi in una ventina di categorie: addetti alla distribuzione di bollette, giornali e riviste, addetti alle agenzie ippiche, addetti alle pulizie, autisti e autotrasportatori, baristi e camerieri, commessi e addetti alle vendite, custodi e portieri, estetisti e parrucchieri, facchini, istruttori di autoscuola, letturisti di contatori, magazzinieri, manutentori, muratori, piloti e assistenti di volo, prestatori di manodopera agricola, addetti alla segreteria o ai terminali, addetti alla somministrazione di cibi e bevande, operatori di call center inbound (cioè che ricevono le chiamate e non fanno telemarketing).

LE SANZIONI. Se la collaborazione a progetto non possiede i requisiti indicati dalla legge, viene assimilata al lavoro dipendente a tempo indeterminato, con tutti i diritti  annessi e connessi, che certo non piacciono alle aziende che non hanno rispettato le regole.

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Andrea Telara

Sono nato a Carrara, la città dei marmi, nell'ormai “lontano”1974. Sono giornalista professionista dal 2003 e collaboro con diverse testate nazionali, tra cui Panorama.it. Mi sono sempre occupato di economia, finanza, lavoro, pensioni, risparmio e di tutto ciò che ha a che fare col “vile” denaro.

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